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L’INQUADRAMENTO DELL’ESTETISTA
Un’estetista dipendente in possesso delle necessarie qualifiche. Vorrei un parere sul migliore inquadramento possibile esistente tra i contratti possibili in farmacia. La qualifica di addetta alla vendita è adeguata? Preciso che in sede di avvio dell’attività, è stata fatta opportuna comunicazione alla camera del commercio fornendo i dati della stessa quale responsabile del servizio.
L’attività di estetista in farmacia è ormai stata “sdoganata” anche dalla Giurisprudenza amministrativa. Chi effettua i trattamenti estetici, tuttavia, deve comunque essere in possesso di un valido titolo professionale, ma in pratica bisognerà far riferimento, in particolare, sia al regolamento comunale che alle direttive della Asl competente per quel che riguarda specificamente i requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti all’attività, che d’altra parte - come noto - dovranno essere funzionalmente e materialmente, per così dire, autonomi rispetto a quelli in cui si esercita la farmacia. L’accordo estetista-farmacia può benissimo assumere la veste di un rapporto liberoprofessionale e del resto la l. 1/1990 specifica che quest’attività è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, e richiede l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane; anzi, se guardiamo attentamente, è proprio questa probabilmente la soluzione migliore per la farmacia e comunque da prediligere - per intuibili ragioni - rispetto a quella di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (che comunque é ormai impedita dagli ultimi jobs act). Tuttavia, se la volontà è quella di impostare un rapporto di lavoro subordinato andrà individuata la corretta collocazione lavorativa con il proprio consulente del lavoro onde evitare pretese del lavoratore in particolar modo se quest’ultimo assume le vesti di responsabile ed avrà ulteriori dipendenti da “gestire”.
Avv. Paolo Leopardi