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L’APERTURA DI UNA PARAFARMACIA
Gradiremmo sapere la normativa e le possibilità di aprire un esercizio di vicinato per due farmacisti soci di una snc.
Presumo che l'esercizio di vicinato abbia per oggetto una parafarmacia. Va subito detto che i soci di una Società titolare di farmacia non incontrano esplicita incompatibilità per effettuare tale attività. Uso non a caso il termine "esplicita incompatibilità" in quanto continua a sussistere l'incompatibilità ex articolo 8 lettera c) della Legge 362/1991 in cui si afferma che la partecipazione in Società titolari è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. Ciò non escluderebbe a mio avviso che i Soci costituiscano apposita Società (magari di capitale) ove apportino solamente capitali appunto, nominando apposito responsabile terzo per la gestione della parafarmacia, anche con un rapporto di lavoro subordinato o libero professionale.
Per quanto riguarda la normativa:
il decreto come è noto subordina l'inizio di attività di parafarmacia che dispensa farmaco da banco ad una preventiva comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, in alcune Regioni è d'obbligo anche la preventiva comunicazione all' Autorità Sanitaria Competente. Tale comunicazione ha la natura di semplice notifica di inizio attività. Peraltro, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche l'Agenzia italiana del farmaco, è opportuno che la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale agenzia.
Poichè, inoltre, la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della normativa sul commercio, è di competenza dei comuni, appare necessario, al fine di consentire l'espletamento delle relative funzioni amministrative in materia di commercio, che la comunicazione di avvio dell'attività di vendita dei farmaci sia inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'esercizio.
Al comune dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio attività anche il modello COM 1 reperibile in qualsiasi Ufficio comunale.
Va da sé che la società o la ditta che effettuerà tale attività dovrà iscriversi anche al Registro imprese istituito presso la Camera di Commercio e si ritiene anche all'INPS gestione commercianti.
La vendita di medicinali in esercizi commerciali diversi dalla farmacia comporta l'obbligo, per i titolari dei punti vendita e per i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi, di rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.
A questo riguardo si ritiene opportuno richiamare, innanzi tutto, l'attenzione sulle norme concernenti la farmacovigilanza, in particolare quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
E' importante sottolineare che il titolare dell'esercizio commerciale può acquistare i medicinali solo da soggetti autorizzati che siano regolarmente registrati nel sistema della tracciabilità del farmaco e quindi in possesso dello specifico identificativo univoco. Questi ultimi, a loro volta, sono tenuti a rifornire gli esercizi commerciali che hanno regolarmente comunicato l'inizio dell'attività al Ministero ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 223. Tutta la modulistica di merito è disponibile sul sito del Ministero della Salute.