Utifar
L'imposta di pubblicità
Il Comune, tramite una concessionaria di servizi, mi chiede due pagamenti per l'imposta di pubblicità:
1 Riguarda la scritta Farmatua che è il logo di un gruppo di farmacie, come la mia, che aderiscono ad una iniziativa commerciale e professionale sul territorio organizzata dalla cooperativa.
2 In estate, all'interno della farmacia e davanti alla vetrina avevo sistemato un cartellone pubblicitario di una nota ditta di cosmetici. Mi chiedono il pagamento anche per questo come marchio terzi in vetrina.
Chiedo perciò di sapere:
A ora bisogna pagare anche per i cartelli di ditte in vetrina? Al momento la vetrina è vuota e la utilizzo per mostrare a chi passa il lavoro all'interno della farmacia come forma di "trasparenza " .
B Farmatua è il logo di un gruppo di farmacie e non la pubblicità di qualche ditta o prodotto. La scritta è fissata sul muro esterno senza illuminazione. Se la togliessi dall'esterno per appenderla in vetrina come hanno fatto altre farmacie dovrei pagare lo stesso?
Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità tutti i casi contemplati dall'art. 17 del D.L.vo 507/93 nel testo vigente (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province):
1) pubblicità effettuata all'interno dei locali, purché attinente all'attività svolta, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti in vetrina o porte di ingresso dei locali e che siano attinenti all'attività svolta e che non superino nell'insieme (salvo diverso regolamento comunale) la superficie di mezzo metro quadrato (cm. 100 x 50) per ciascuna vetrina;
2) avvisi al pubblico esposti in vetrina o porte di ingresso o in mancanza nelle immediate vicinanze, purché attinenti all'attività svolta, e che non superino nel loro insieme il mezzo metro quadrato (cm. 100 x 50).
Per quanto riportato il logo "Farmatua" come pure i cartelloni pubblicitari, per essere esenti da imposte pubblicitarie, dovranno essere posti in vetrina o applicati sulla porte di ingresso o nelle immediate vicinanze rispettando le misure richieste dal regolamento comunale che comunque non potranno essere inferiori rispetto a quelle previste dal D.L.vo 507/93 (mezzo metro quadrato).
Per cartelloni pubblicitari (o altro) esposto in vetrina (porta di ingresso o immediate vicinanze), che superino le dimensioni in base alle quali si è esentati dal pagamento dell'imposta, l'art. 6 del D.L.vo 507/1993 prevede il Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità.
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (la ditta di cosmetici, per esempio).
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (la farmacia, per esempio).
Si ritiene pertanto che l'imposta pubblicitaria per cartelloni esposti che superino la dimensione di mezzo metro sia a carico dell'azienda e qualora l'azienda stessa non provveda al pagamento, l'imposta sia a carico della farmacia.