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03 ottobre 2011
Richiesta

Quale titolare di farmacia rurale sussidiata in Sicilia ho subito nella DCR di aprile 2010 l’intera trattenuta dell’1,40% calcolata sull’importo del fatturato relativo al periodo maggio 2009 aprile 2010 al lordo dell’IVA, di eventuali quote di compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Poiché il fatturato della mia farmacia, in relazione alla sentenza del TAR Puglia sez. di Bari N° 3868 del 08/11/2010, risulterebbe inferiore ad euro 258.228,45 per l’anno solare 2009 (al di sotto di tale importo non sarebbe soggetta alla trattenuta dell’1,40%) desidero avere i seguenti chiarimenti:

1. qual è il corretto metodo di calcolo (da applicare per la Regione Sicilia) per determinare se il fatturato supera l’importo di euro 258.228,45;

2. qual è il periodo di riferimento per il calcolo del fatturato di riferimento per l’eventuale esclusione dalla trattenuta dell’1,40% ( es. anno solare 2008 o anno solare 2009), in quanto la Regione Sicilia ha considerato come periodo di riferimento il medesimo periodo per il calcolo della trattenuta dell’1,40% e precisamente: maggio 2009 - aprile 2010;

3. se ritenete opportuna una eventuale contestazione per quanto operato dalla A.S.P. siciliana, quali sono i modi ed i termini di prescrizione per l’eventuale azione da intraprendere.

Consulenza

Il problema dell’extra sconto dell’1,40% è stato a lungo dibattuto ed in particolare da “Federfarma”, la quale con nota del 26 ottobre 2009, prot. n. UE. UTP. AA. LL. 19056/469/F7/PE ha esplicitamente provveduto a far emergere due aspetti critici:

1) Base imponibile per il calcolo della trattenuta;

2) Fatturato SSN ai fini dell’esenzione delle farmacie rurali;

pervenendo alla conclusione che le due questioni sono oggetto di un confronto tuttora aperto con il ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali criticità sopra evidenziate hanno indotto la stessa Federfarma a chiedere un parere al professore Augusto Fantozzi, il quale con nota del 23 ottobre 2009 ha fatto pervenire le proprie valutazioni al riguardo concludendo che “La ritenuta dell’1,40% deve essere calcolata su una base di calcolo che tiene conto del prezzo di vendita al S.S.N. di tutte le specialità medicinali, dei galenici, dell’ossigeno e dei generici, al netto degli sconti effettivamente praticati dalle farmacie a favore del S.S.N”. Pertanto lo stesso professore adito conclude che “...la controversia che la farmacia intenda instaurare al fine di ottenere il pagamento del residuo corrispettivo ad essa spettante, relativo al pagamento del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti del servizio sanitario, spetta alla cognizione del giudice ordinario”. Studio Associato Brunello & Partner

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