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15 giugno 2010
Richiesta

Vorrei avere chiarimenti sulla normativa vigente in tema di assegnazione del dispensario farmaceutico
di una sede rimasta vacante. Vorrei sapere se l'unico criterio adottato è quello relativo alla distanza o se possono intervenire altri fattori, quali sedi più disagiate o con un minor numero di abitanti.

Consulenza

L’unico criterio di assegnazione dei dispensari farmaceutici è individuato dall’art. 6, comma 2, legge 362/1991 e consiste nella previsione di affidare il dispensario, “di preferenza”, al titolare della farmacia più vicina. Nel caso che il titolare della farmacia più vicina alla località priva di farmacia si dichiari indisponibile alla gestione, l’Autorità sanitaria dovrà interpellare la farmacia che segue la prima per distanza e qualora riceva ulteriore diniego potrà adottare criteri diversi ma comunque sempre ispirati all’interesse pubblico più che all’interesse di parte.

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