Logo di Utifar
21 marzo 2022
Richiesta

Ho conferito la ditta individuale in società (snc) a dicembre 2017. Avrei potuto affrancare il valore dell'avviamento versando l'impo-sta sostitutiva? In caso di risposta affermativa chiedo se l'operazione si possa fare successivamente.

Consulenza

La problematica che sottopone a mia analisi non è di facile soluzione, atteso che ella ha già con-ferito la ditta individuale in società di persone non procedendo per tempo all’affrancamento dell’avviamento.
Il testo normativo di riferimento è l’art. 176 del TUIR che recita: “In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'atti-vo costituenti immobilizzazioni materiali e imma-teriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggio-ri valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sosti-tutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'am-mortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione;”
Ora unica soluzione plausibile da verificare ovviamente con il suo consulente, trattandosi di operazione complessa e richiedente attenta analisi sia dal versante delle scelte giuridiche dipendenti e dei valori da porre in atto e che la Società in Nome Collettivo, essendo trascorsi i tre anni previsti dalla legislazione farmaceutica (art. 12 Legge 475/1968) provveda a conferire la farmacia in una newco (snc o sas o srl). Ben infatti la previsione normativa citata apre a qual-siasi tipo di conferimento anche infra societario.
In sintersi:

  • la farmacia snc conferisce l’azienda in una nuova società sottoponendo l’atto alla condizio-ne sospensiva del riconoscimento di titolarità in capo alla newco;
  • In detto atto deve essere periziato il valore da affrancare e procedere al pagamento dell’impo-sta sostitutiva nei termini di legge;
  • la newco conferitaria avrà indi quale socio la vecchia società conferente e per assicurare la pluralità dei soci in caso di conferimento in società personale occorrerà associare anche i soci (con quote minimali) della conferente che libereranno la loro quota con conferimento in denaro;
  • la “old” dovrà modificare l’oggetto sociale dismettendo ovviamente l’attività di farmacia avendone persa la titolarità.

Questo in estrema sintesi, ribadendo che trat-tandosi di atti plurimi e complessi e avendo Ella quale principale obiettivo l’affrancamento dell’avviamento quindi con anche coinvolgi-menti di natura peritale, la consulenza non può completarsi in uno schema a distanza che per ragioni di opportunità non può che essere suc-cinto, necessitando invero di attente valutazioni da parte di un consulente in materia.

Dr. Marino Mascheroni

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
medybox
Registrati alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere le ultime novità e aggiornamenti dal nostro team.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri