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L'AFFRANCAMENTO DELL'AVVIAMENTO
Ho conferito la ditta individuale in società (snc) a dicembre 2017. Avrei potuto affrancare il valore dell'avviamento versando l'impo-sta sostitutiva? In caso di risposta affermativa chiedo se l'operazione si possa fare successivamente.
La problematica che sottopone a mia analisi non è di facile soluzione, atteso che ella ha già con-ferito la ditta individuale in società di persone non procedendo per tempo all’affrancamento dell’avviamento.
Il testo normativo di riferimento è l’art. 176 del TUIR che recita: “In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'atti-vo costituenti immobilizzazioni materiali e imma-teriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggio-ri valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sosti-tutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'am-mortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione;”
Ora unica soluzione plausibile da verificare ovviamente con il suo consulente, trattandosi di operazione complessa e richiedente attenta analisi sia dal versante delle scelte giuridiche dipendenti e dei valori da porre in atto e che la Società in Nome Collettivo, essendo trascorsi i tre anni previsti dalla legislazione farmaceutica (art. 12 Legge 475/1968) provveda a conferire la farmacia in una newco (snc o sas o srl). Ben infatti la previsione normativa citata apre a qual-siasi tipo di conferimento anche infra societario.
In sintersi:
- la farmacia snc conferisce l’azienda in una nuova società sottoponendo l’atto alla condizio-ne sospensiva del riconoscimento di titolarità in capo alla newco;
- In detto atto deve essere periziato il valore da affrancare e procedere al pagamento dell’impo-sta sostitutiva nei termini di legge;
- la newco conferitaria avrà indi quale socio la vecchia società conferente e per assicurare la pluralità dei soci in caso di conferimento in società personale occorrerà associare anche i soci (con quote minimali) della conferente che libereranno la loro quota con conferimento in denaro;
- la “old” dovrà modificare l’oggetto sociale dismettendo ovviamente l’attività di farmacia avendone persa la titolarità.
Questo in estrema sintesi, ribadendo che trat-tandosi di atti plurimi e complessi e avendo Ella quale principale obiettivo l’affrancamento dell’avviamento quindi con anche coinvolgi-menti di natura peritale, la consulenza non può completarsi in uno schema a distanza che per ragioni di opportunità non può che essere suc-cinto, necessitando invero di attente valutazioni da parte di un consulente in materia.
Dr. Marino Mascheroni