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19 luglio 2023
Richiesta

Chiediamo chiarimenti riguardo la corretta applicazione dell’Iva sui test qualitativi tramite prelievo capillare con pungidito. Ho sentito dire che se il test è un autotest eseguito in autonomia su se stesso dal paziente, l’iva è al 22%, mentre se il test è indotto, cioè eseguito dal professionista qualificato (farmacista o infermiere) allora l’iva è esente o ridotta.

Consulenza

Quando si tratta di analisi di prima istanza, siamo nel campo di quelli che vengono definiti test di autocontrollo nella logica che siano effettuati in qualche modo direttamente dal cliente-paziente con il solo supporto-ausilio di personale sanitario, farmacista o infermiere che sia.
Il trattamento IVA comporta l’applicazione dell’aliquota relativa alle prestazioni di servizio del 22%.
Quando passiamo alle prestazioni come Ecg, holter e simili, con utilizzo di macchinari e attrezzature eventualmente anche da remoto, effettuate da personale sanitario, es. infermiere, siamo di fronte a prestazioni sanitarie per le quali è previsto il regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, nr 18 Dpr 633/72.
Per quanto riguarda il Covid-19, è stata applicata una disciplina transitoria durante il periodo emergenziale venuta meno dal 1^ gennaio 2023.
In base al Dl 34/2020 è stato introdotto un regime di esenzione specifico – si trattava in realtà di un’IVA ad aliquota 0% – che riguardava anche le cessioni di Dpi – es. guanti e mascherine. A partire dal 2021 e per tutto il 2022 per i Dpi è stato previsto il passaggio all’IVA ridotta con aliquota 5%, mentre nel caso dei tamponi è stato mantenuto il regime di esenzione Covid.
Dal 2023 occorre distinguere tra cessione e servizio.
Nel caso in cui si stia parlando della sola cessione del tampone, che verrà poi effettuato in completa autonomia dal paziente, siamo di fronte a una cessione di strumentazione diagnostica Covid-19, con applicazione dell’IVA con l’aliquota del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, nr 1-ter allegata al Dpr 633/1972. Nel caso invece di servizio di tampone antigenico per la diagnosi Covid-19 svolto direttamente in farmacia con l’assistenza di personale sanitario, dal 1^ gennaio 2023, trattandosi, come detto in precedenza, di prestazioni sanitarie, è applicabile il regime di esenzione previsto dall’art. 10 Dpr IVA già citato, con la conseguenza che sarà applicata la parte della normativa IVA che riguarda il c.d. pro-rata e che potrà comportare l’indetraibilità parziale dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti in proporzione all’incidenza sul fatturato di quello esente.

Avv. Paolo Leopardi

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ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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