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01 aprile 2008
Richiesta

Avendo deciso di fornire il servizio di telemedicina (holter pressorio e ECG) mi trovo nel dubbio del regime di IVA da applicare.
La ditta che mi ha fornito gli apparecchi sostiene che sono prestazioni sanitarie e come tali in regime di esenzione da IVA. La mia commercialista invece che l'aliquota IVA è del 20% essendo servizi.

Consulenza

L'art. 10, n. 18), prevede l'esenzione dall'IVA per " le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze".
Lo scrivente ritiene che la prestazione resa dalle farmacie non possa rientrare nell'ipotesi di esenzione IVA prevista dal richiamato art. 10, n. 18). Detto articolo, infatti, richiama espressamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona.
Al riguardo, la Corte di Giustizia UE, ribadendo che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 devono essere interpretati restrittivamente, con sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002 ha fissato, con riferimento al regime IVA di esenzione previsto per le attività sanitarie dall'art. 13, parte A, n. 1, lettera c) della VI direttiva comunitaria, i seguenti principi:
1) al di fuori dell'ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le prestazioni di cure effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche a fini preventivi, diagnostici o terapeutici, ad esclusione delle prestazioni di cure generiche.
2) ...per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di "prestazioni mediche", questa non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.
Quindi, pur rilevando l'oggettività, seppur parziale in quanto in ogni caso i soggetti prestatori devono essere abilitati all'esercizio della professione, della richiamata norma esentativa, è indispensabile, per poter usufruire dell'esenzione IVA, che la prestazione stessa sia resa alla persona nell'ambito di quelle specifiche attività.
Nella fattispecie prospettata, le farmacie offrono un servizio e quindi la prestazione deve essere assoggettata ad I.V.A aliquota 20%.

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