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15 settembre 2010
Richiesta

Sono titolare della seconda sede farmaceutica di un comune di 5000 abitanti. La mia farmacia è stata istituita grazie alla distanza (circa 7 Km) dalla prima sede farmaceutica e a causa dell'aumento estivo del numero degli abitanti, che non risultano residenti. Ora il comune ha fatto una delibera per istituire la terza farmacia, la legge attuale lo consente? In base a quali criteri potrebbero istituirla?

Consulenza

Se la farmacia é stata istituita con il criterio della distanza, l’istituzione di una nuova sede non può avvenire in quanto l’art. 2, comma 2 della Legge 362/1991, prevede l’“assorbimento” delle sedi esistenti tra quelle istituite col criterio della popolazione: “In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art. 380 (*), secondo comma".


(*) TULS

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