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15 novembre 2010
Richiesta

Come posso importare integratori che sono regolarmente in commercio nell'Unione Europea e quali procedure sono da seguire?

Consulenza

La Direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari all’art. 3 del testo consolidato dispone: “Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi al disposto della presente direttiva”. L’art. 10 del D. L.vo 169/2004 di recepimento della Direttiva 2002/46/CE, prevede le procedure di immissione in commercio dell’integratore che consistono nella seguente procedura: - al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti l'impresa interessata informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. Per la procedura di notifica si applicano le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Gli integratori alimentari per i quali si conclude la procedura vengono inclusi in un registro che il Ministero della Salute pubblica ed aggiorna periodicamente (é facoltà dell'impresa interessata citare in etichetta gli estremi dell'inclusione nel registro). Per la procedura di notifica dell’etichetta (art. 7, D.L.vo 111/1992) é previsto che qualora i prodotti siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della Salute l'autorità destinataria della prima comunicazione. Il Ministero della Salute può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità. Qualora i lavori scientifici e i dati abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione. Si ricorda che l’etichettatura degli integratori alimentari posti in commercio sul territorio nazionale deve riportare le diciture di cui all’art. 4 del D.L.vo 111/1992 in lingua italiana. Per quanto esposto, l’immissione in commercio di integratori alimentari destinati al consumatore finale, importati da un paese della UE, é condizionata dalla preventiva notifica dell’etichetta al Ministero. Si suggerisce di visitare il sito della Camera di commercio di Bolzano (Obbligo di notifica al ministero): www.hk-cciaa.bz.it/it-IT/REGOLAZIONE-MERCATO/Etichettatura_di_prodotti_alimentari/notifica.html.

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