Utifar
Insegne omologate
Nel corso di una visita ispettiva della Asl, è stata rilevata la mancanza di una insegna luminosa “a norma”. Vi chiedo, pertanto, di conoscere, se esistente, la disposizione di legge che regola le insegne esterne delle farmacie e che fissa eventualmente i modelli “omologati” nella regione Puglia.
La Legge regionale N. 19 del 22-07-1998 della Regione Puglia (Bur N. 69 del 27 luglio 1998) dal titolo: “Disciplina dei turni di servizio delle farmacie”, all’art. 10, comma 3 prevede che: “Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all’esterno della farmacia, un cartello con l’indicazione dell’orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di un’insegna idonea all’individuazione dell’esercizio da parte dell’utente”. Come altre regioni anche la Puglia ha reso obbligatoria l’installazione di una insegna luminosa da parte delle farmacie per facilitare l’accesso ai medicinali durante le ore notturne da parte dell’utenza. Non è però stato stabilito a livello nazionale (e neppure regionale) un modello standard obbligatorio ma solamente che la croce che simbolizza la farmacia deve essere di colore verde. L’art. 5 (Utilizzo di denominazioni e simboli) del D.L.vo 3 ottobre 2009, n. 153 di attuazione della legge sui servizi prevede che: “Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia » e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.” Si legga a questo proposito il mio articolo pubblicato su Nuovo Collegamento, 12 marzo 2010 “All’insegna della farmacia - Croci della discordia”, reperibile on-line nel sito di UTIFAR.
Prof. Maurizio Cini