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30 giugno 2007
Richiesta

Avendo avuto un'ispezione da parte dell'Inps, vi invio i verbali di accertamento sia relativi all'Inail che all'Inps.
La contestazione che appare è quella dei contributi Inps non versati per mia moglie , attiva in farmacia in quanto fa parte di una impresa familiare.

Consulenza

Il verbale che Ella ha ricevuto deve esse a giudizio di chi scrive contestato.
Vi sono alcune pronunce giudiziarie che accolgono le tesi difensive di Federfarma accertando "l'inesistenza del presupposto normativo per l'iscrizione" sia del titolare di farmacia sia del suo collaboratore familiare non farmacista "nella gestione IVS Commercianti Inps. Il giudice del lavoro del Tribunale di Verbania e quello di Arezzo a titolo di esempio, non hanno condiviso la fin qui scarna giurisprudenza di merito formatasi, allo stato, sulla questione (solo tre sentenze) "che presume sempre e comunque in una farmacia, sol perché moderna e adeguata alle esigenze della utenza, l'effettivo utilizzo della autorizzazione commerciale alla vendita dei generi merceologici elencati nella Tabella n. 9 relativa ai titolari di farmacie (ben potendo la attività strettamente commerciale essere meramente eventuale ...), né potendo la circostanza di fatto ricavarsi dal dato puramente formalistico ricavabile dall'oggetto sociale necessariamente correlato alla iscrizione alla Camera di Commercio quale "piccolo imprenditore" ex art. 2083 c.c. o dall'atto costitutivo dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c.".
La sentenza prosegue evidenziando che "la vendita di un qualche prodotto c.d. parafarmaceutico" non costituisce "presupposto indefettibile per l'applicazione della disciplina detteta dagli artt. 1 e 2 L. 22/7/1966 n. 613 come modificata dall'art. 1 c. 203 della L. 23/12/1996 n. 662", "attesa l'esenzione stabilita dall'art. 4 c. 2 D.Lgs. 114/98".
Il giudice del lavoro, pertanto ha integralmente accolto il ricorso presentato dalla titolare di farmacia e dal coniuge collaboratore familiare non farmacista accertando l'inesistenza del presupposto normativo per la loro iscrizione nella gestione commercianti INPS.
In relazione all'entità delle ispezioni condotte dall'Istituto ed al successivo contenzioso instaurato avanti ai Tribunali, si resta in attesa di conoscere la definizione di altri giudizi pendenti in diverse regioni d'Italia,
Per maggiore completezza si rammenta, infine, che qualora l'INPS abbia provveduto a notificare cartelle esattoriali di pagamento relative ai contributi, come nel caso di specie, i soggetti interessati devono proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica, altrimenti il ruolo diviene esecutivo e si decade dalla possibilità di impugnare l'atto.

AFK
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