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INGROSSO E TRACCIABILITA'
La nostra farmacia è autorizzata all’ingrosso dei medicinali secondo la legge 219. L'ASL competente della zona ci obbliga, per ottemperare alle leggi riguardanti la tracciabilità, a tracciare tutto ciò che arriva alla farmacia dalle aziende (ordini diretti) ed è destinato ad essere movimentato come ingrosso. In sostanza, ci chiedono di caricare in Farmacia e, solo successivamente, trasferire al magazzino con una bolla riportante i lotti e le scadenze, tutto ciò che è farmaco. Sottolineo anche che la Farmacia e l'ingrosso hanno la stessa partita IVA, sebbene il magazzino sia separato fisicamente dalla farmacia. Inoltre, da marzo la società ha acquisito anche una seconda farmacia, come dobbiamo comportarci con la merce che riceviamo?
L’attività di grossista è disciplinata dagli art. 99 e seguenti del D.Lgs. 219/2006. La normativa impone una serie di obblighi per l’esercizio di tale attività (disponibilità di locali idonei e separati dalla farmacia, nomina di un direttore responsabile, dotazione minima di magazzino, ...), che è sottoposta a preventiva autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma. Approfondiamo di seguito gli aspetti richiesti dal lettore relativi al trasferimento dei medicinali, tralasciando l’approfondimento dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’autorizzazione. Preliminarmente, si ricorda che, in tema di tracciabilità, l’art. 104 del decreto legislativo citato, al comma 1 lett. e), prevede che “il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali è tenuto a conservare una documentazione, sotto forma di fatture, oppure sotto forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporta, per ogni operazione di entrata e di uscita, almeno le informazioni seguenti:
1) data; 2) denominazione del medicinale; 3) quantitativo ricevuto o fornito; 4) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero deve essere indicato nella bolla di consegna della merce fornita al grossista; 5) nome e indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi". L’esercizio delle attività di vendita sotto la medesima partita IVA impone anche degli obblighi di natura fiscale.è presumibile, come è di prassi, che la società per l’attività di farmacia addotti il sistema della ventilazione dei corrispettivi ai fini della liquidazione dell’IVA. L’esercizio congiunto da parte della farmacia dell’attività di grossista obbliga alla tenuta della contabilità separata ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.p.r. 633/1972. Ciò comporta che la società dovrà tenere separatamente registri IVA per ogni attività esercitata e fatturare le operazioni con adozione di distinte serie numeriche. I passaggi “interni” di beni tra la farmacia e il magazzino dell’attività all’ingrosso devono essere annotati nei registri IVA (o in un apposito registro per i passaggi interni), distintamente per aliquota, al prezzo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Si evidenzia che in tali passaggi l’IVA non è dovuta e non vi è obbligo di fatturazione. Il Ministero delle Finanze, con circolare 22 maggio 1981 n. 18, ha indicato la modalità applicativa dell’IVA nel caso di contabilità separata, precisando quanto segue: “Non sono soggetti, altresì, a tributo [IVA], ..., i passaggi di beni effettuati dall'attività di commercio al dettaglio di cui all'art. 24, comma 3, ad altra attività svolta nell'ambito della stessa impresa, significando tuttavia che, in tale ipotesi, l'ammontare relativo ai detti passaggi non deve essere computato tra i corrispettivi da ripartire con il sistema della ventilazione e che, conseguentemente, anche la determinazione dei rapporti di composizione degli acquisti, di cui all'art. 3 del D.M. 24.2.1973, deve essere effettuata sulla base dell'ammontare degli acquisti al lordo dell'I.V.A. diminuito dell'ammontare degli acquisti dei beni con la stessa aliquota annotata nel registro di cui all'art. 25 dell'attività al dettaglio nel mese o trimestre in cui si è verificato il passaggio". Riteniamo, quindi, che la bolla, avente anche tutti gli elementi richiesti dall’art. 104, possa costituire documentazione sufficiente a supporto del passaggio interno, con successiva annotazione dell’operazione nei registri obbligatori di entrambi le attività nelle modalità sopra indicate. Infine, merita un cenno il fatto che l’applicazione del D.Lgs. 219/2006 lascia aperti vari dubbi interpretativi anche a causa di un mancato coordinamento con la 362/91 con riferimento per esempio alla possibilità o meno per le società di svolgere tale attività (art.7, 362/91: esclusività oggetto sociale).
Studio Brunello