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INFERMIERE NEI LOCALI ESTERNI ALLA FARMACIA
Il Decreto del 16 dicembre 2010 dice che ci si può avvalere di personale infermieristico e, dopo aver specificato alcune prestazioni, aggiunge:
“ L’infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.” Però il DLGS 153/2009 al punto 5 dice :
“l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e 5 alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonchè il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti”. La mia domanda è: ma il personale infermieristico nei locali esterni ma annessi alla farmacia, possono fare prelievi?
Noi stavamo pensando di specializzarci e diventare una “farmacia oncologica” e questo comprende oltre alla vendita di prodotti specifici per pazienti oncologici (cosmetici, presidi ecc) anche incontri informativi ma anche prestazioni con estetiste oncologiche, agopuntori, naturopati, psicologi... questi possono operare nei locali esterni ma annessi alla farmacia?
Nulla è cambiato dal decreto del 16/12/2010 che ha istituito la “Farmacia dei servizi”, in cui è consentita e regolamentata la presenza dell’infermiere e le attività eseguibili.
Non è possibile effettuare prelievi in farmacia di sangue venoso o plasma (se non il sangue capillare necessario per l’autoanalisi), come indicato esplicitamente all’inizio del decreto.
Art. 1, c. 2:
«è vietato l’utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi».
Per quanto concerne la farmacia oncologica, ad oggi, è possibile che il farmacista possa “affiancarsi” al paziente nel suo percorso di cura o comunque della malattia formandosi a tale scopo ma non è chiaro se possa a sua volta prestare all’interno della farmacia le competenze di altri operatori sanitari. Rispetto a questo ultimo punto, purchè non siano medici prescrittori, ritengo di si.
Avv. Paolo Leopardi