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Indicazioni stradali
Esiste una normativa specifica per l’installazione di indicazioni stradali che consentano di individuare e raggiungere agevolmente la farmacia?
Secondo l’art. 37, comma 1, del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (il c.d. “Codice della Strada”) “l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune”.
La farmacia che intenda pertanto installare un cartello indicatore della direzione e della distanza dal proprio locale deve rivolgere in linea generale la richiesta, come abbiamo appena visto, all’amministrazione comunale competente, ricordando tuttavia quel che prescrive l’art. 23 del Codice Deontologico: “I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica”. I cartelli devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza dalla farmacia.
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