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INDENNITà DI RESIDENZA
Per una farmacia rurale sussidiata gestita da una società di capitali tra non farmacisti e la cui direzione è stata affidata ad un farmacista dipendente con la funzione di Direttore Tecnico, la retribuzione della indennità di residenza prevista dalla legge 221/68 a chi deve essere erogata?
La richiesta di parere contenuta nel quesito non è banale e non può certo essere liquidata in poche parole come il sollecito parrebbe intendere.
Le modifiche apportate dalla L .124 / 2017, infatti, hanno lasciato svariati dubbi per la presenza, nella normativa di settore, di previsioni dirette, esclusivamente, a farmacisti titolari nonostante da tempo sia possibile gestire la farmacia in forma sociale e, con l'avvento della citata legge 124 , anche da non farmacisti.
Detto ciò, la Legge 221 / 1968 prevede, all' art 2 un' indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali con particolari requisiti, estendendo tale diritto, all'art 3, a direttori responsabili e gestori provvisori.
Tuttavia la previsione a favore dei direttori responsabili si ha, secondo il citato art 3 "...nei casi consentiti..." ovvero nei casi in cui la normativa consente la sostituzione provvisoria del titolare.
Di talché le risposte al quesito potranno essere tre: l'indennità è dovuta alla società titolare, al direttore responsabile (tesi per la quale propende lo scrivente attesa la ratio della norma di contribuire alle spese di alloggio del farmacista) oppure non è dovuta in casi simili.
Purtroppo, aldilà del parere del sottoscritto, certezze non ve ne sono e solo la prassi consolidata ed eventuali casi giudiziari potranno darne in futuro.
Avv. Paolo Leopardi