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02 settembre 2019
Richiesta

Sono alla ventunesima settimana di gestazione e vorrei avere chiarimenti sulle indennità che mi spettano come farmacista.

Consulenza

L' ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni. La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.
Dunque, non hanno diritto all'indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, quelle che sono assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS ovvero presso la Gestione Separata INPS.
Ferme queste premesse, ne consegue che hanno titolo all'indennità di maternità:
· le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
· le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
· le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;
· coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
· coloro che svolgono attività professionale nell'ambito di una borsa di studio;
· le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgano alcuna attività lavorativa;
· le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
· limitatamente all'evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista in caso di morte o grave infermità della madre libero professionista ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto, l’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di aborto che sia intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. In caso di aborto verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese spetta un’indennità pari a una sola mensilità.La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.
Secondo quanto previsto dall’art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001 l’indennità di maternità viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Nel caso di una titolare di farmaci, socia di farmacia, associato in partecipazione o in impresa familiare, i redditi prodotti sono redditi di impresa e, dunque, non possono essere presi a riferimento come base del calcolo dell’indennità. La normativa contempla un criterio residuale costituito dal salario minimo giornaliero del settore commercio che viene annualmente aggiornato e che rappresenta la base di calcolo dell’indennità di maternità nel caso in questione. è importante evidenziare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all'inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità da parte dell’INPS, purché tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l’ENPAF non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all'iscritta sebbene disoccupata.
Nel caso in cui l’iscritta sia all'inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione questa si converte nell'indennità di maternità con la conseguenza che l’ENPAF non è tenuto a corrisponderla

Avv. Paolo Leopardi

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