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27 giugno 2012
Richiesta

Quando il precedente titolare rinuncia per vincita di altra sede, è comunque dovuta l’indennità di avviamento?

Consulenza

L’art. 110 del T.U.LL.SS. (Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265 e succ. modif.) sancisce “l’obbligo del concessionario di una sede farmaceutica di rilevare dal precedente titolare o degli eredi di esso gli oneri, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio”. Ebbene, nel caso di specie il nuovo concessionario non dovrà nulla per articoli, stigliature, dotazioni e merci essendo stato liberato completamente l’immobile ove era corrente l’esercizio farmaceutico ma dovrà comunque corrispondere l’indennità prevista dal citato art. 110. Tuttavia, spesso, i concessionari subentranti hanno contestato, al momento del pagamento di detta indennità, sia il diritto sia l’entità della stessa indennità ma la giurisprudenza, per quanto a conoscenza dello scrivente, ha sempre ribadito il diritto all’indennità del precedente titolare sebbene a volte abbia quantificato discrezionalmente l’entità della stessa in particolar modo se il periodo di gestione dell’avente diritto era inferiore al quinquennio previsto dalla norma.

Avv. Paolo Leopardi

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