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Indennità di avviamento
Come si calcola l'indennità di avviamento spettante al titolare decaduto per vincita di concorso, nel caso in cui la farmacia venga assegnata in gestione provvisoria?
L'art. 110 del T.U. n. 1265 del 27 luglio 1934 prevede, al primo comma, che l'autorizzazione all'esercizio di
una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo del concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi dello stesso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile
della farmacia accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.
Pertanto il subentrante deve corrispondere al proprio predecessore un'indennità calcolata nel seguente
modo: (Reddito anno 1 + Reddito anno 2 + Reddito anno 3 + Reddito anno 4 + Reddito anno 5) X 36/60
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