Utifar
Indennità di avviamento
In che termini è dovuta l'indennità di avviamento di una farmacia al titolare che rinuncia in quanto vincitore di una nuova farmacia?
L'art. 110 TULS prevede che: "L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile(*) nell'ultimo quinquennio." (*) (oggi si considerino le corrispondenti imposte). Una farmacia "rinunciata" per vincita di altra farmacia, è una farmacia non di nuova istituzione che verrà messa a concorso; il farmacista subentrante dovrà riconoscere al precedente titolare l'indennità di avviamento. La Legge regione Marche 3 marzo 1982, n. 7, all'art. 25, lettera e), prevede che i comitati di gestione della ASL adottino anche i provvedimenti in materia di indennità di avviamento e di rilevamento degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, relativamente alle farmacie.