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23 luglio 2016
Richiesta

La regione mi ha autorizzato nel 2013 a gestire un dispensario farmaceutico in una sede resasi vacante perché la titolare, vincitrice

di una sede a concorso, ha rinunciato. Lo scorso mese di maggio ho ricevuto dal suo legale la richiesta della liquidazione dell’inden nità di avviamento. Vi chiedo un parere in merito, convinto che questa richiesta sia impropria trattandosi di un dispensario farmaceutico

Consulenza

 L’art. 110 del T.U.LL.SS. prevede che l’autorizzazione all’esercizio della farmacia comporta l’obbligo per l’assegnatario di

corrispondere al precedente titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del

reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell’Irpef e a rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni

attinenti all’esercizio farmaceutico. Nel caso che la riguarda nulla è dovuto quale attuale gestore del dispensario, non rientrando

tra coloro che sono tenuti al pagamento dell’indennità di avviamento e al rilievo degli arredi e merci, se sussistenti

previsti nell’art. 110 (e nell’art. 17 della L. 475/68), che sono soltanto il titolare uscente, o i suoi eredi, e/o il gestore provvisorio

medio tempore intervenuto, o i suoi eredi. Colui che dovrà versare l’indennità al precedente titolare sarà il prossimo

vincitore a concorso della sede attualmente servita dal “Suo” dispensario farmaceutico.

Avv. Paolo Leopardi

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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