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Indennità di avviamento per il dispensario
La regione mi ha autorizzato nel 2013 a gestire un dispensario farmaceutico in una sede resasi vacante perché la titolare, vincitrice
di una sede a concorso, ha rinunciato. Lo scorso mese di maggio ho ricevuto dal suo legale la richiesta della liquidazione dell’inden nità di avviamento. Vi chiedo un parere in merito, convinto che questa richiesta sia impropria trattandosi di un dispensario farmaceutico
L’art. 110 del T.U.LL.SS. prevede che l’autorizzazione all’esercizio della farmacia comporta l’obbligo per l’assegnatario di
corrispondere al precedente titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del
reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell’Irpef e a rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni
attinenti all’esercizio farmaceutico. Nel caso che la riguarda nulla è dovuto quale attuale gestore del dispensario, non rientrando
tra coloro che sono tenuti al pagamento dell’indennità di avviamento e al rilievo degli arredi e merci, se sussistenti
previsti nell’art. 110 (e nell’art. 17 della L. 475/68), che sono soltanto il titolare uscente, o i suoi eredi, e/o il gestore provvisorio
medio tempore intervenuto, o i suoi eredi. Colui che dovrà versare l’indennità al precedente titolare sarà il prossimo
vincitore a concorso della sede attualmente servita dal “Suo” dispensario farmaceutico.
Avv. Paolo Leopardi