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INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE
Sono una farmacista dipendente da 4 anni, di cui 3 a tempo indeterminato. In questi anni di lavoro ho già accumulato un cospicuo numero di giorni di ferie delle quali non mi è stato concesso di beneficiare. Questo fatto, oltre a crearmi una situazione di insofferenza e di stanchezza, mi fa sorgere anche dei dubbi rispetto alla retribuzione delle ferie non godute.
Il diritto alla fruizione delle ferie è imposto da norme imperative, le quali sono finalizzate alla tutela della persona e della dignità del lavoratore. Possiamo solo ricordare che il personale, di cui al CCNL dipendenti da farmacia privata, ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Il datore di lavoro ha il potere di assegnazione delle ferie, e a lui compete stabilire il periodo di fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e le relative modalità. Dovrà essere fatta una valutazione tra le esigenze dell’impresa e gli interessi dei lavoratori. La scelta del periodo feriale, insomma, richiede il buon senso di un accordo tra le parti. Il datore di lavoro non è tenuto a negoziare il periodo di ferie con il lavoratore, al quale spetta solo l’indicazione, anche facoltativa, del periodo entro il quale vuole fruire delle ferie. Il periodo feriale va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e le restanti settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. La mancata fruizione delle ferie annuali può essere sostituita dalla relativa indennità solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Studio Brunello