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Incompatibilità tra ruoli
Esistono incompatibilità tra la direzione di una parafarmacia e la società di una farmacia? E nel caso di un laboratorio di produzione?
L’art. 8 della Legge 362/91 elenca chiaramente i motivi d’incompatibilità per la partecipazione ad una società di farmacie:
“a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica
del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”.
Ebbene, mentre non viene richiamata alcuna incompatibilità con il ruolo di direttore di parafarmacia, salvo in veste di
lavoratore subordinato; viene, viceversa espressamente vietata qualsiasi attività esplicata nel settore della produzione
distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Di talchè il ruolo di direttore - ma anche di socio -
potrebbe essere ritenuto incompatibile con detta ultima attività. Vero è che non parliamo di farmaci bensì di integratori alimentari ma ciò dipenderà dalla discrezionalità delle Autorità che potrebbero ravvisare similitudine tra i prodotti e conseguentemente applicare il richiamato articolo 8. Val la pena di ricordare che alcune Asl nonostante non espressamente
richiamato dalla norma equiparano il ruolo di direttore in parafarmacia con quello di direttore in farmacia e di conseguenza
ritengono incompatibile la duplice direzione. Come sempre, l’interpretazione delle norme è difficile ed anche in questi casi sarà la magistratura a determinare la questione.
Avv. Paolo Leopardi