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15 maggio 2016
Richiesta

Sono titolare di una farmacia unica in paese e, allo scadere del contratto di locazione, il locatore potrà comunicarmi la sua intenzione di disdire il contratto. Nel caso che questo accada, e qualora non dovessi trova un altro locale dove trasferire la farmacia, il locatore può dare seguito allo sfratto o chiedermi un importo molto maggiorato per l’affitto? In definitiva, vorrei sapere se è possibile sfrattare una farmacia o imporre un prezzo alto per l'affitto anche se in assenza di altre possibilità di trasferire la farmacia in altri locali?

 

 

Consulenza

Lo sfratto dai locali di una farmacia è sicuramente possibile purchè vengano rispettati i termini di preavviso/disdetta stabiliti dal contratto di locazione. Ottenuto lo sfratto, tuttavia, il proprietario prima di procedere all’esecuzione dell’ottenuto sfratto dovrà, ai sensi dell’art. 35 Legge 253/50 e successive modificazioni, ottenere l’autorizzazione all’esecuzione da parte delle Autorità Amministrative che dovranno “oggettivamente” valutare la situazione prima di negare o concedere la riferita autorizzazione. Da ultimo, corre l’obbligo allo scrivente di evidenziare che l’ultima giurisprudenza amministrativa ha annullato provvedimenti di diniego all’esecuzione di uno sfratto dando quindi modo al proprietario di proseguire nell’esecuzione stessa.

 

 

 

Avv. Paolo Leopardi

 

 

 

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