Utifar
Impresa familiare
è possibile costituire impresa familiare fra due cugini, figli di due fratelli attualmente in impresa familiare.
Per rispondere al quesito sottoposto, occorre fare riferimento all’istituto disciplinato dall'art. 230-bis del codice civile, che tratta appunto dell’Impresa Familiare. Esso regola i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa. Proprio per la natura caratteristica e peculiare di tale istituto, la costituzione dell’impresa familiare è riservata ad una ristretta cerchia di soggetti: essa può essere infatti costituita dall'imprenditore, che di regola è il fondatore e al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Per rispondere al quesito qui in oggetto, la categoria a cui fare riferimento è senz’altro quella della parentela. Si rammenta che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono pertanto parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (ad esempio: genitore figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (ad esempio: fratelli o cugini). Quanto al calcolo dei gradi di parentela il codice civile (artt. 74, 75 C.C.) detta dei criteri molto precisi, in base ai quali i cugini risultano essere parenti di quarto grado in linea collaterale. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si esclude la possibilità che i cugini, essendo parenti di quarto grado, possano costituire tra loro l’impresa familiare, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 230-bis- C.C.