Utifar
Imposta sull'esposizione di cartelli pubblicitari
Chiedo delucidazioni in merito alla possibilità di esporre nella vetrina della mia farmacia cartelli pubblicitari di prodotti venduti in farmacia. Pongo tale quesito poiché ho ricevuto dal mio Comune, tramite un'agenzia di riscossione tributi, l'ingiunzione di pagamento di una multa per aver esposto in vetrina due cartelli pubblicitari nel mese di luglio. Poichè in Comune non sanno rispondere alle mie
domande adducendo quale scusante l'incarico conferito all'Agenzia per la riscossione dei tributi, mi rivolgo a Voi per chiarimenti in merito.
Si ritiene che l’imposta pubblicitaria per cartelli che superano la dimensione di mezzo metro quadrato sia a carico dell’azienda e qualora l’azienda non provveda al pagamento, l’imposta sia a carico della farmacia. Non si può quindi che ribadire quanto già sostenuto nel 2009 in risposta a quesito simile che si riporta di seguito.
Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità tutti i casi contemplati dall'art. 17 del D.L.vo 507/93 nel testo vigente (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province):
1) pubblicità effettuata all'interno dei locali, purché attinente all'attività svolta, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti in vetrina o porte di ingresso dei locali e che siano attinenti all'attività svolta e che non superino nell'insieme (salvo diverso regolamento comunale) la superficie di mezzo metro quadrato (cm. 100 x 50) per ciascuna vetrina;
2) avvisi al pubblico esposti in vetrina o porte di ingresso o in mancanza nelle immediate vicinanze, purché attinenti all'attività svolta, e che non superino nel loro insieme il mezzo metro quadrato (cm. 100 x 50). Per quanto riportato il logo "Farmatua" come pure i cartelloni pubblicitari, per essere esenti da imposte pubblicitarie, dovranno essere posti in vetrina o applicati sulla porte di ingresso o nelle immediate vicinanze rispettando le misure richieste dal regolamento comunale che comunque non potranno essere inferiori rispetto a quelle previste dal D.L.vo 507/93 (mezzo metro quadrato).
Per cartelloni pubblicitari (o altro) esposto in vetrina (porta di ingresso o immediate vicinanze), che superino le dimensioni in base alle quali si è esentati dal pagamento dell'imposta, l'art. 6 del
D.L.vo 507/1993 prevede il Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità.
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che
dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (la ditta di cosmetici, per esempio).
2. è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce
i servizi oggetto della pubblicità (la farmacia, per esempio).
Si ritiene pertanto che l'imposta pubblicitaria per cartelloni esposti che superino la dimensione di
mezzo metro sia a carico dell'azienda e qualora l'azienda stessa non provveda al pagamento, l'imposta sia a carico della farmacia.