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01 aprile 2008
Richiesta

Si chiede se l'imposta ai sensi Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 Art. 5, è applicabile per i cartelli pubblicitari esposti in vetrina.

Consulenza

Per pubblicità si intende qualsiasi mezzo pubblicitario (insegne, targhe, scritte su vetrine, cartelli, ecc) la cui installazione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Per motivi di pubblica utilità il Comune può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione ad esporre pubblicità.
La collocazione di ogni mezzo pubblicitario è soggetta in ogni caso al rilascio di autorizzazione, salva diversa intenzione del Comune di appartenenza. L'ufficio tributi rilascia autorizzazioni per i mezzi pubblicitari a carattere temporaneo (cartelli pubblicitari, gonfaloni, striscioni ) e permanente (insegne, scritte su tende, targhe, bacheche, impianti di segnaletica di indicazione attività, cartelli pubblicitari).
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'attuazione delle normative presenti nel Regolamento Comunale in vigore, nel Codice della Strada e nel regolamento edilizio per quanto attiene il centro storico. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità viene ridotta alla metà nei casi menzionati dall'art. 16 del D. Lgs. 507/93 :
1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni e fondazioni non aventi scopo di lucro; 2) per la pubblicità a carattere politico, sindacale, culturale, sportiva, filantropica e religiosa effettuata da chiunque purchè vi sia il patrocinio o la partecipazione del Comune o di altri enti pubblici territoriali; 3) per la pubblicità relativa a festeggiamenti religiosi, patriottici o spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità tutti i casi contemplati nell'art. 17 del D. Lgs. 507/93: 1) pubblicità effettuata all'interno dei locali purché attinente all'attività svolta nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti in vetrina o porte di ingresso dei locali e che siano attinenti all'attività svolta e che non superino nell'insieme (NORMALMENTE salvo diverso regolamento comunale) la superficie di mezzo metro quadrato (cm. 100 x 50) per ciascuna vetrina; 2) avvisi al pubblico esposti in vetrina o porte di ingresso o in mancanza nelle immediate vicinanze, purché attinenti all'attività svolta e che non superino nel loro insieme il mezzo metro quadrato (cm. 100 x 50).
Ritengo in via di supposizione che per quanto citato l'imposta sia quindi dovuta.

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