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31 agosto 2008
Richiesta

E' prevista la possibilità di importare farmaci esteri (Comunità europea) su prescrizione medica. Lavorando in provincia di Bolzano, spesso capitano casi di richieste da parte di turisti che hanno dimenticato a casa i loro farmaci, pazienti rilasciati dall´ospedale estero vicino (addirittura convenzionato con la nostra Usl) e anche di medici, odontoiatri provenienti dalla Germania, Austria che vogliono continuare a prescrivere farmaci non presenti sul mercato italiano.

Consulenza

L'art. 6 del D.L.vo 219/2006 (Codice dei medicinali per uso umano) al 1° comma prevede che: "Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.(*)" L'art. 147 del Codice, che riguarda le sanzioni penali, al 3° comma dispone che: "Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non è stata rilasciata o confermata, ... omissis ... è punito con l'ammenda da ottocento euro a duemilaquattrocento euro e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è dell'arresto da due a otto mesi, dell'ammenda da milleseicento euro a quattromila euro e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. (*) previa ratifica AIFA pubblicata in G.U. Di conseguenza nessun medicinale che non sia stato autorizzato in Italia può essere messo in vendita sul territorio italiano. Gli unici casi in cui é possibile importare medicinali non ancora autorizzati in Italia sono quelli richiamati ai commi 6, 7, 8, 10 dell'art. 158 del D.L.vo 219/2006. Il 6° comma richiama le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, recanti modalità di importazione, da parte del paziente stesso, di medicinali registrati all'estero (G.U. n. 72 , 27 marzo 1997), e successive modificazioni. Tali medicinali (che richiedono apposita procedura di importazione descritta nel decreto), sono prescritti dal medico curante, per una durata massima della terapia di 90 giorni e sono utilizzati esclusivamente per indicazioni approvate nel paese di provenienza e in accordo con il relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Il comma 7 richiama l'importazione parallela di medicinali che è consentita, mediante apposita procedura, solo per medicinali già autorizzati in Italia (come ad esempio lo Zantac), in base alle disposizioni di cui al Decreto Ministero sanità 29 agosto 1997. L'importazione parallela è effettuata da apposite aziende importatrici autorizzate dal Ministero della salute. Il comma 8 richiama la possibilità per il viaggiatore di portare con sé, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, medicinali registrati in altri Paesi, purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al DPR 309/1990 e successive modificazioni, le condizioni e le procedure che possono essere stabilite con decreto del Ministro della salute. Il comma 10 richiama l'emanazione di un nuovo decreto (non ancora avvenuta) per l'uso compassionevole dei medicinali privi di AIC in Italia, incluso l'utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2003). Per quanto esposto il farmacista è impossibilitato ad importare medicinali anche su prescrizione medica. Si suggerisce che i pazienti si rechino presso la guardia medica (o altra struttura sanitaria) per richiedere ricette che prescrivano medicinali autorizzati in Italia corrispondenti a quelli utilizzati nel paese di provenienza. Si ritiene infine che il farmacista previo controllo scrupoloso della prescrizione estera e previo consenso del paziente, possa consegnare medicinali autorizzati in Italia che possano considerarsi equivalenti a quelli abitualmente assunti dai pazienti nei paesi di origine spedendo e conservando la ricetta secondo le modalità previste dalla normativa italiana (stupefacenti esclusi).

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