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Importazione e vendita di cosmetici
Per la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti cosmetici provenienti da paesi extra U.E. occorre, tra le altre cose, un esperto responsabile dell'importazione (L. 713/86 ART. 10 comma 3 bis). Che qualifica deve avere e quali responsabilità si assume l'esperto responsabile?
Il comma 3-bis dell'art. 10 legge 713/1986 nel testo aggiornato, prevede che l'importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell'Unione europea deve avvenire sotto la responsabilità di un esperto avente i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il quale è tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato per i prodotti stessi. I requisiti dell'esperto, come enunciato, sono indicati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 10 :
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.
2. Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale. Per quanto riguarda la responsabilità del direttore tecnico il comma 3 specifica che il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, di cui al comma 4(*) o, in mancanza, alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 9 luglio 1987, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni, senza pregiudizio della responsabilità dell'imprenditore.
(*) 4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla base delle norme comunitarie. Oltre a quanto riportato occorre tenere presente quanto disposto all'art. 10-ter della legge sui cosmetici dove al comma 1 punto e), si introduce la figura del "valutatore della sicurezza" che può coincidere con quella del direttore tecnico o dell'esperto di cui all'art. 10, comma 3-bis. Si ricorda che il comma 4 dell'art. 10-ter prevede che la valutazione della sicurezza per la salute umana (che consiste nella redazione e tenuta a disposizione del cosiddetto "dossier di sicurezza") di cui al comma 1, lettera d), viene effettuata conformemente ai principi di buone pratiche di laboratorio, così come previsti nel Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.120, per le prove sugli ingredienti dei prodotti. Il mancato rispetto di tale disposizione (oltre a quelle di cui agli art. 1 e 2), comporta la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. E' prevista invece una sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute ai commi 5, 6 e 8. Per concludere è sulla figura del direttore tecnico, che può coincidere con quella del valutatore della sicurezza, che ricade la responsabilità perché diviene, in base all'esercizio della propria attività professionale, responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico importato da paesi non appartenenti all'Unione Europea.