Utifar
IMMOBILE PRESO IN AFFITTO E CONCESSO A MEDICI
Vorrei prendere in locazione un immobile, dotarlo di riscaldamento, luce, telefono ecc. e concederlo in comodato d'uso a dei medici (potrei chiedere un eventuale modesto rimborso spese ). Vorrei sapere se detta operazione è corretta deontologicamente. Vorrei inoltre sapere se il canone della locazione così come le altre spese inerenti detto immobile possono essere imputate fra i costi della farmacia e fiscalmente detratti, anche se l'immobile fosse accatastato come abitazione.
L'operazione è di per sè fattibile con delle riserve legate alla strumentabilità del bene. Si definiscono strumentali gli immobili utilizzati durevolmente nel processo produttivo dell'impresa. La strumentalità dell'immobile può essere di due tipi: - Immobili strumentali per destinazione - Immobili strumentali per natura. Immobili strumentali per destinazione Si tratta di immobili utilizzati in via esclusiva e diretta dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dalla natura o dalle risultanze catastali. Ad esempio, è strumentale per destinazione l'immobile destinato ad uso negozio della farmacia. La Cassazione si è occupata di definire tale concetto, precisando che sono immobili strumentali per destinazione quelli "che abbiano come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, sì da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui sono inseriti". Va ricordato che sono considerati tali anche quelli concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito per motivi di lavoro la loro residenza anagrafica nel comune in cui prestano la propria attività. Immobili strumentali per natura Si tratta di immobili che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione, indipendentemente dal loro utilizzo per fini imprenditoriali. Ci si riferisce, pertanto, agli immobili inclusi nelle categorie A/10, B, C, D ed E , escluse le categorie che costituiscono pertinenze (C/2, C/6 o C/7, eccetera). Trattasi del caso proprio della richiesta di consulenza: non rientra in tale categoria quindi l'immobile ad uso abitazione che per potere essere detratto nelle spese sostenute deve essere accatastato come A/10. Gli immobili strumentali, come accennato, concorrono alla formazione del reddito d'impresa complessivo. Riassumendo, ai fini della deducibilità appare fondamentale che l'immobile in acquisizione sia accatastato come studio e non come abitazione. Quanto al comodato Per problemi deontologici in base al disposto per cui "nei rapporti con gli altri sanitari non deve sussistere interesse economico reciproco per cui il farmacista non può incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o veterinarie" consiglierei il ricorso al contratto di locazione.