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IL TURNO DELL’APPRENDISTA
Vorrei sapere se un farmacista iscritto regolarmente all'ordine con contratto di apprendistato può stare da solo in farmacia ed eventualmente fare il turno notturno. Inoltre, il farmacista che ha effettuato il turno notturno a quanto ore di riposo ha diritto prima di riprendere nuovamente servizio?
Circa il primo quesito, prendendo spunto dalle disposizioni contenute nella circ. 40/2004, l’ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che non sia necessario l’affiancamento fisso del tutor al lavoratore apprendista, potendo Io stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità e alla qualità della formazione svolta daII’apprendista.
La presenza del tutor quindi non deve intendersi come presenza fisica al fianco deIl’apprendista durante l’intero arco della giornata, ma il tutor deve essere in grado di verificare il Iavoro del dipendente e di fornire chiarimenti e spiegazioni per correggere il Iavoro dello stesso (anche attraverso strumenti telematici di e-learning). Relativamente al secondo quesito, è di tutta evidenza che l’art. 18 del CCNL “Farmacie private” non deroga alle disposizioni dell’art. 7 del D. Lgs. n. 66/2003 (“il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di Iavoro frazionati durante la giornata”).
Per espressa previsione di Iegge quindi il lavoratore (anche apprendista) che svolge il turno notturno (non necessariamente alla presenza del tutor), dovrà fruire delle 11 ore di riposo in modo continuativo.
Si segnala tuttavia che gli accordi integrativi regionali al CCN L di settore potranno derogare a tale modalità di fruizione anche alternando il riposo mattutino con il servizio pomeridiano (nell’ipotesi che l’orario della farmacia sia frazionato), purché sia comunque garantito il minimo di 11 ore di riposo.
Avv. Paolo Leopardi