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IL TRUST E LA FARMACIA
Una Asl ha ricevuto una "richiesta di trasferimento di titolarità applicando lo strumento giuridico del trust" e ha chiesto delucidazioni ai nostri consulenti.
Il trust è un tipico strumento giuridico del diritto anglosassone, ora utilizzato anche nel nostro paese. L'esempio di scuola che consente di comprendere meglio l'istituto è il seguente: Tizio titolare di farmacia prepara una disposizione testamentaria che prevede le seguenti clausole: - nomina trustee il proprio dipendente farmacista Caio; - dispone che il figlio Sempronio riceva i beni al raggiungimento del 25° anno di età. All'apertura della successione si crea quindi un trust: Caio diviene trustee, mentre Sempronio diviene beneficiary. Tutti i rapporti giuridici vengono intestati a Caio, il quale diviene pertanto proprietario degli immobili, intestatario dei conti bancari, della farmacia e così via, mentre Sempronio ha, secondo le regole del trust del modello inglese, la "equitable ownership"; secondo le regole giuridiche italiane, un diritto di credito nei confronti di Caio, cioè il diritto di ricevere i beni in trust al compimento del 25° anno di età. Sempre seguendo l'esempio, Sempronio può godere dell'utilizzo dei beni e percepirne i frutti, mentre Caio -pur essendone proprietario- non può disporne in alcun modo. Al raggiungimento del 25° anno da parte di Sempronio, Caio gli cederà i beni, e Sempronio ne diverrà pieno proprietario. Ovviamente le disposizioni testamentarie prevedranno che Caio, fiduciario del de cuius, venga adeguatamente retribuito per l'amministrazione dei beni. Può anche essere previsto che i diritti di godimento da parte di Sempronio siano adeguatamente limitati: ad esempio egli potrebbe poter ricevere solo un assegno di importo prefissato, mentre i frutti eventualmente eccedenti dovrebbero essere reinvestiti da Caio. In via teorica non vedo negazioni col diritto farmaceutico attuale, anche se mi si appalesa per la prima volta il caso.