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IL TRATTAMENTO FISCALE DI BILANCE PESA PERSONE E MISURATORI DI PRESSIONE AUTOMATICI
Vorremmo conoscere gli obblighi fiscali connessi agli apparecchi quali bilance e misuratori di pressione con funzionamento a moneta.
L’art. 4, comma 6, lett. a) dl. 193 del 22/10/2016 (convertito con l. 1/12/2016 n. 225), modificando l’art. 2, comma 2, del D.lgs. 05/08/2015 n. 127, ha esteso l’obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi anche per le prestazioni di servizi – e non soltanto quindi per le cessioni di beni – rese mediante “distributori automatici”. La nozione di “distributore automatico” (c.d. “vending machine”), rilevante ai fini dell’obbligo in questione, è resa identicamente - a prescindere pertanto dalla dotazione o meno di una “porta di comunicazione” - sia nell’art. 1, commi 1, 2 e 3 del Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 30/06/2016 Prot. 102807/2016 (che contiene per l’appunto la disciplina operativa del nuovo adempimento per i dispositivi dotati di “porta di comunicazione”), e sia nell’art. 1, comma 1,2,3,4 e 5 del Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 30/03/2017 Prot. 61936 (che contiene invece la disciplina per quelli privi di “porta di comunicazione”). Nelle prime come nelle altre disposizioni, infatti, il “distributore” è indicato come un apparecchio automatizzato che (previo pagamento di un corrispettivo) eroga prodotti e servizi su richiesta del cliente ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:
a) uno o più “sistemi di pagamento”, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare;
b) un sistema elettronico (c.d. “sistema master”), costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace quindi di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
c) un “erogatore” infine di beni e/o servizi, cioè l’insieme dei meccanismi - elettromeccanici, elettronici o meccanici - che consentono l’erogazione dei beni o servizi richiesti dalla clientela. Rientrano, poi, nella definizione di “vending machine” anche gli apparecchi che forniscono indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali, come è il caso, ad esempio, del distributore che previo pagamento eroga gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio. è considerato, da ultimo, “sistema di pagamento” anche la c.d. “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale – sempre previo pagamento di una determinata somma - è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da “vending machine”. Attesa questa pluralità di definizioni, la soluzione proposta dalla Ditta in questione a farmacie ubicate in varie aree territoriali è quella – se abbiamo ben compreso - di privare tali apparecchiature della “periferica di pagamento” e del “sistema master” così come sopra descritto, e di adattarle eventualmente all’uso mediante l’impiego di un gettone in modo da escluderle dal novero appunto delle “vending machine” soggette all’obbligo di comunicazione telematica. I detti componenti costituiscono infatti elementi essenziali al fine di identificare i distributori automatici assoggettati al nuovo adempimento, perché soltanto dispositivi così configurati potrebbero permettere - sia pure nelle modalità previste per ciascuna delle diverse ipotesi “con porta di comunicazione” ovvero “senza porta di comunicazione” - l’esecuzione dell’adempimento stesso. Sostanzialmente si tratterebbe di rendere queste apparecchiature idonee all’erogazione del servizio (pesatura e misurazione della pressione) a fronte del pagamento dell’utente alla cassa della farmacia dietro rilascio del prescritto documento fiscale (scontrino) direttamente del corrispettivo del servizio, ovvero alla cessione di un gettone di valore nominale unitario (che evidentemente altra funzione non avrebbe se non quella di attivare meccanicamente il dispositivo-pesa-persone o misuratore di pressione).
Ci pare che tale soluzione, perlomeno nei termini in cui è stata appena delineata, possa tutto sommato rivelarsi condivisibile dato che, come già precisato, le apparecchiature prive della “periferica di pagamento” (ovvero del dispositivo che “riconosca” la spendita di un credito ai fini dell’attivazione del servizio) e di un “sistema master” (cioè di un sistema di memorizzazione della spendita del credito ai fini dell’attivazione dell’apparecchiatura per l’erogazione del servizio) non rientrano - stante la definizione data dalla stessa Agenzia delle Entrate nei provvedimenti citati nel novero delle “vending machine” soggette al nuovo adempimento. E però è una soluzione che ovviamente è valida qualora, come detto, la liquidazione del corrispettivo del servizio – consistente nel pagamento diretto o nell’acquisto del gettone idoneo a provocare il funzionamento dell’apparecchio – avvenga direttamente alla cassa della farmacia con regolare rilascio del prescritto documento fiscale (scontrino). In ogni caso, le linee da noi indicate sembrano corroborate anche dalla ratio delle norme introduttive di questo obbligo di comunicazione telematica, che infatti è ragionevolmente quella di combattere l’evasione fiscale favorita dalla particolare modalità di erogazione del bene e/o del servizio e “incentivata” per di più dalla circostanza che, per tali apparecchiature, l’art. 2, comma 1 lett. g) del D.P.R. 696/96 (“cessioni e prestazioni effettuate mediante distributori automatici, funzionanti a gettone o a moneta”) disponeva l’esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, cioè in pratica dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale e/o della fattura. Naturalmente, se per la vendita dei gettoni la farmacia allestisse nei propri locali delle “gettoniere” - quindi delle macchine distributrici di gettoni funzionanti a moneta - il problema si ripresenterebbe tal quale dato che, come si è visto, rientrano nella definizione di “vending machine” anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali, come ad esempio il distributore che, previo pagamento, eroga gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio. Corre tuttavia l’obbligo di precisare che sul punto non constano al momento pronunce dell’Amministrazione finanziaria e che dunque la soluzione adottata da quella Ditta non risulta allo stato attuale né smentita né avallata dall’Agenzia delle Entrate. Volendo offrire anche suggerimenti di carattere operativo, precisiamo infine quanto segue. Alle farmacie - per le quali gli incassi derivanti dall’uso da parte della clientela della bilancia pesa-persone e/o del misuratore di pressione a moneta costituiscono o possono costituire, a ragione della frequenza dell’uso, una parte importante dei corrispettivi giornalieri - conviene assoggettarsi al nuovo adempimento e perciò “attrezzare” gli apparecchi per la comunicazione telematica dei relativi corrispettivi, mantenendone l’uso “self service” tramite l’introduzione diretta di monete, piuttosto che approntare tale soluzione rischiando nel concreto di creare tempi di attesa alla cassa con la conseguente “disincentivazione” della clientela all’uso dei dispositivi. Di contro, per le farmacie – per le quali invece gli incassi derivanti dall’uso dei richiamati apparecchi non siano altrettanto rilevanti – può probabilmente presentarsi come più conveniente proprio la soluzione descritta, tenendo comunque sempre presente che, come ricordato poco fa, non è ancora pervenuto nessun “imprimatur” di legittimità, o simile, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
SedivA