Utifar
Il super-ammortamento
Vorrei dei chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il super-ammortamento e sulle implicazioni fiscali di questa opportunità.
La proroga fino alla fine di quest’anno disposta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 3) delle agevolazioni per il risparmio energetico c.d. “qualificato” offre alle imprese e quindi anche alle farmacie – ancor più che nel passato, quando già tali operazioni erano di per sé fiscalmente convenienti (pur al di fuori del super-ammortamento) - la possibilità per questo tipo di investimenti di usufruire in pratica dell’autentico super-bonus fiscale che discende dalla combinazione di questa agevolazione con quella del super-ammortamento, anch’esso infatti prorogato, pur se nella più contenuta misura del 130%, per l’intero 2018 dalla stessa legge di bilancio (art. 1, comma 29). Un semplice esempio numerico varrà più di tante parole. Poniamo che una farmacia-impresa individuale voglia acquistare, spedendo ad esempio 5.000 euro, una caldaia a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02: l’operazione – inquadrabile perfettamente tra quelle a risparmio energetico – beneficia quindi per il 2018 della detrazione del 65% della spesa fino al limite (che, come noto, è un tetto alla detrazione e non della spesa) di 30.000 euro.
Come sapete, però, questa spesa costituisce anche - contabilmente e fiscalmente - un bene strumentale da indicare nell’attivo del bilancio della farmacia e da ammortizzare annualmente con l’aliquota (massima) del 15%, ridotta alla metà per il primo periodo di imposta di funzionamento del bene; e allora, considerando per semplicità un’aliquota fiscale marginale complessiva Irpef-Irap del 45% e ricordando che la detrazione del 65% viene “spalmata” in dieci anni, possiamo riassumere nel prospetto seguente gli sconti fiscali teorici ottenibili anno per anno dalla combinazione delle due agevolazioni:
P { margin-bottom: 0.21cm; }
Anni |
Amm.to ordinario |
Risparmio fiscale amm/o ord. |
Super-amm/to |
Risparmio fiscale super-amm/to |
Risparmio fiscale totale |
Detrazione risparmio energetico |
Cumulo agevolazioni |
2018 |
375 |
168,75 |
112,5 |
50,625 |
219,375 |
325 |
544,375 |
2019 |
750 |
337,5 |
225 |
101,25 |
438,75 |
325 |
763,75 |
2020 |
750 |
337,5 |
225 |
101,25 |
438,75 |
325 |
763,75 |
2021 |
750 |
337,5 |
225 |
101,25 |
438,75 |
325 |
763,75 |
2022 |
750 |
337,5 |
225 |
101,25 |
438,75 |
325 |
763,75 |
2023 |
750 |
337,5 |
225 |
101,25 |
438,75 |
325 |
763,75 |
2024 |
750 |
337,5 |
225 |
101,25 |
438,75 |
325 |
763,75 |
2025 |
125 |
56,25 |
37,5 |
16,875 |
73,125 |
325 |
398,125 |
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
|
€ 5.000 |
€ 2.250 |
€ 1.500 |
€ 675 |
€ 2.925 |
€ 3.250 |
€ 6.175 |
Traducendosi in uno sconto “secco” dall’imposta, la detrazione per il risparmio energetico può pertanto essere assimilata al beneficio fiscale generato dall’ammortamento (ordinario e super) e dunque essere tranquillamente sommata a quest’ultimo per ottenere la misura complessiva delle due agevolazioni.
Naturalmente il vantaggio concreto potrà essere misurato con la migliore approssimazione solo dopo aver considerato l’effettiva situazione reddituale dell’impresa investitrice, dato che – vale la pena ricordarlo - le detrazioni “bruciano” l’imposta ma non generano credito cosicché, per poter essere interamente godute, è necessario che le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi siano sufficientemente “capienti”.
Inoltre, essendo ripartito in più anni, il cumulo complessivo delle agevolazioni – pari a € 6.175 – dovrebbe però a rigore essere anche “attualizzato”, cioè riportato a oggi mediante una formula di equivalenza finanziaria così da poterne valutare l’effettiva portata.
Senza imbarcarci in calcoli complessi e per dare un’idea della dimensione del risparmio, che è ovviamente l’obiettivo delle nostre note, questo “cumulo” può essere considerato per semplicità “spalmato” uniformemente nei dieci anni, cioè in dieci rate costanti di € 618 ciascuna, e, assumendo a questo punto un tasso di attualizzazione del 2% [i BTP a dieci anni oggi sono al 2,14%], se ne ricava – con l’aiuto delle tavole finanziarie – un valore attuale di € 5.066.
Come si vede, ed è questo il messaggio che intendiamo rinnovare, le agevolazioni in argomento hanno in definitiva ripagato interamente l’investimento (e spesso anche con gli “interessi”…) e perciò almeno per questo genere di spese crediamo che il momento possa rilevarsi senz’altro propizio.
Studio Associato Bagicalupo-Lucidi