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Il sostituto non socio
Una farmacia è gestita da due soci (80% - 20%) in una s.a.s. Il farmacista con la quota maggioritaria è il socio accomandatario ed è amministratore mentre l’altro socio accomandante è direttore tecnico. Il direttore tecnico per motivi di salute deve allontanarsi dalla farmacia; il socio accomandatario non è disponibile a sostituirlo. Si può indicare un sostituto (ovviamente non socio) come direttore tecnico?
L’art. 7 della Legge 8 novembre 1991, n.362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in materia di titolarità e gestione della farmacia, prevede al terzo comma che “la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile” ed al quarto che “il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio”. Nel caso sottoposto, quindi, l’altro socio non può esimersi dal ricoprire la funzione di direttore tecnico, salvo che ricorrano le condizioni prevista dal citato art. 11, ovvero:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini
e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie.
Nel caso di impossibilità anche del secondo socio per le sole cause sopra esposte può essere presentata richiesta per la sostituzione temporanea del direttore con altro farmacista iscritto all’Ordine dei farmacisti.
Studio Associato Brunello & Partner