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22 aprile 2021
Richiesta

Sono farmacista direttore di una delle sedi afferenti ad un’azienda mista (95% pubblica 5% dipendenti in servizio alla costituzione della srl) che gestisce le farmacie comunali del mio paese.
Viene utilizzato CCNL farmacie private.
Negli anni, l'azienda non è riuscita, per vari motivi, a farci smaltire le ferie.
Personalmente, ho un monte ferie arretrate di 427 ore. Vista la situazione, anche se per il dipendente non è granchè conveniente chiedere di monetizzare una parte di ferie, vorrei conoscere la quantità massima monetizzabile.
I sindacati mi hanno risposto che non si potrebbe monetizzare nulla, salvo permessi non usati e festività soppresse.
Il nostro attuale studio commerciale dice che si possono monetizzare 2 giorni, ovvero 16 ore, per ogni anno del monte ferie arretrate. Il precedente studio di commercialisti diceva che si può monetizzare il periodo che eccede il periodo minimo stabilito da art. 10 DLgs 66/2003 , cioè tutte le arretrate.
Potete fare chiarezza?

Consulenza

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile del lavoratore costituzionalmente garantito e tutelato.
Nel dettaglio, la nostra Costituzione prevede che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi.
Ciò in quanto, le ferie hanno, unitamente ai riposi settimanali, il compito di permettere al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche che lo stesso impiega nell’espletamento dell’attività lavorativa. Ne consegue la nullità di qualsivoglia rinuncia preventiva alle ferie annuali spettanti.
Per intenderci: ciò significa che, pur volendo, non si può lavorare tutto l’anno ed è nullo il contratto tra azienda e dipendente con cui questi rinuncia completamente alle sue ferie in cambio di un corrispettivo maggiorato.
Vige, quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie.
Tuttavia il mancato godimento delle ferie maturate durante il rapporto di lavoro fa sorgere il diritto all’indennità sostitutiva, che spetta in busta paga a seguito delle dimissioni o del licenziamento o scadenza del contratto a termine.
In conclusione, l’indennità sostitutiva per ferie non godute può essere pagata dall’azienda per la mancata fruizione, da parte del lavoratore, dei giorni di ferie: eccedenti il periodo minimo di 4 settimane all’anno, eventualmente riconosciuti dalla contrattazione collettiva applicata;
maturate e non fruite al momento della cessazione del rapporto: si pensi al caso del dipendente che, in corso d’anno, viene licenziato in tronco o per fallimento dell’azienda. Se, ad esempio, un dipendente viene licenziato a metà dell’anno, ha diritto a ottenere la liquidazione, sull’ultima busta paga, di due settimane in ferie non godute ma maturate;
nei casi di contratto di lavoro a termine inferiore all’anno, per i quali è possibile sostituire i giorni di ferie con la relativa indennità, che deve essere comunque erogata al termine del rapporto di lavoro e non mensilmente.

Avv. Paolo Leopardi

AFK
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