Utifar
Il lavoro dei soci in una società titolare di farmacia
Vorrei un chiarimento in merito ai vari aspetti delle prestazioni del socio nella farmacia in società.
L’inevitabile evoluzione delle forme di gestione della farmacia verso quella societaria (di persone o di capitali) dovrebbe indurre a disciplinare in termini il più possibile esaustivi – e direttamente negli statuti, quantomeno per conferire univocità anche sotto questo punto di vista a diritti e obblighi dei soci (persone fisiche, evidentemente) - anche le (eventuali) loro prestazioni lavorative, siano o non siano farmacisti.
La direzione responsabile della farmacia sociale
Siamo pienamente nel tema proposto, ma bisogna ricordare che il socio partecipante a più società titolari di farmacia può assumere la direzione responsabile di un solo esercizio sociale, come condivisibilmente ha rilevato a suo tempo (3.12.2008) anche una nota ministeriale, e inoltre si tende ad affermare [soprattutto da parte delle Asl, nonostante il Ministero della Salute non si sia affatto espresso in questi termini, e abbia anzi lasciato intendere di pensarla diversamente] che egli non possa svolgere attività professionale, e fare quindi il “farmacista al banco”, in nessun’altra farmacia sociale.
Secondo questo assunto, insomma, il socio farmacista “pluripartecipante”, se assume l’incarico di direttore in una farmacia [da lui partecipata] non potrebbe indossare il camice con il distintivo Fofi in un’altra farmacia [pure da lui partecipata].
Sta di fatto, però, che quella del direttore responsabile è una figura prevista dalla legge e dunque è irrinunciabile in/per una farmacia, anche se dall’entrata in vigore della “Concorrenza” l’incarico può essere assunto anche da un “non socio”, perciò da un co.co.co. o da un dipendente della società, purché farmacista idoneo [al pari del suo eventuale sostituto].
E proprio perché figura ineliminabile in una società titolare di farmacia, se il direttore è retribuito – per statuto o per effetto di una disposizione dell’organo sociale deputato dallo statuto ad assumerla ovvero per intese intervenute successivamente tra i soci – il compenso è fiscalmente deducibile per la società, di persone o di capitali che sia, e naturalmente imponibile per il percipiente.
Ma per lo più, quando si tratti di una società di persone e l’incarico sia svolto da un socio [magari a rotazione con gli altri], gli statuti ne prevedono la gratuità, anche per eliminare alcuni adempimenti formali.
L’amministrazione della società
Anche l’espletamento di tale incarico in una società di persone o di capitali va considerato un “lavoro” [autonomo] del socio comportando comunque lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche se di per sé non implica evidentemente prestazioni di farmacista e quindi – a differenza del direttore responsabile della farmacia sociale – il socio amministratore oggi può essere indifferentemente, come qualsiasi altro socio, un farmacista come un non farmacista.
Quale organo sociale, pertanto, se l’amministratore è retribuito [per statuto o altro], anche il suo compenso è fiscalmente deducibile, ma con il c.d. “criterio di cassa”: è un costo per la società inerente all’esercizio annuale, cioè, soltanto se e nella misura in cui il compenso gli viene liquidato in quell’anno stesso.
Va però ricordato che anche questo incarico può essere svolto a titolo non oneroso, come è vero che – specie nelle società di persone e soprattutto quando l’amministratore sia un farmacista – negli statuti, ancor più frequentemente che per l’incarico di direttore, ne è contemplata in termini espressi la gratuità.
Le altre prestazioni lavorative del socio (farmacista o non farmacista) nella farmacia sociale
Quanto al socio farmacista
Ove non assuma – s’intende - la direzione, egli può essere appunto, come dicevamo, un semplice “farmacista al banco”, che quindi espleti l’attività nella o per la farmacia allo stesso modo di un collaboratore inquadrato nel I Livello del CCNL di Categoria.
E se è un socio farmacista “pluripartecipante” può essere un “farmacista al banco” in tutte le farmacie da lui partecipate [così anche la nota ministeriale sopra citata].
Egli può inoltre lavorare in questo ruolo a tempo pieno o ridotto, ma, ad esempio, godere anche lui di un periodo di ferie: ecco dunque necessario che lo statuto si preoccupi anche nel dettaglio di assicurargli una retribuzione mensile (per dodici mesi, perché non è un dipendente), un orario lavorativo, una disciplina dei turni di farmacia se da lui espletati, periodi di riposo settimanali e annuali, e via dicendo.
Non va dimenticato del resto che un compenso mensile gli è necessario per permettergli di “vivere”, perché qualsiasi prelievo dalle casse sociali – che nello statuto non trovasse questa specifica giustificazione del “lavoro” – dovrebbe essere considerato un acconto sugli utili dell’anno in corso, che non è mai una soluzione ideale oltre a dover obbligatoriamente essere prevista una tale facoltà nello statuto delle società di persone [per le società di capitali, attenzione, il prelievo di utili in via di acconto è infatti espressamente vietato].
Quanto al socio “non farmacista”
Le esigenze e le regole sono più o meno quelle che abbiamo appena sintetizzato, anche se – quando il nostro eroe lavora “al banco” – diventa nei fatti equiparabile al personale non laureato.
Per lui però le cose sono diverse rispetto al socio farmacista in campo previdenziale [non in quello assicurativo, perché l’Inail vale per l’uno e per l’altro], visto che dovrà essere iscritto all’Inps-Gestione commercianti, come precisato nella ricordata Sediva news del 15.05.2018.
Quanto agli aspetti fiscali
Qui la disciplina è esattamente la stessa: il socio lavoratore farmacista e quello non farmacista - nelle snc e [ma solo per i soci accomandatari] anche nelle sas, ma non nelle società di capitali - sono equiparati/considerati sotto questo aspetto “imprenditori” e pertanto i compensi di lavoro percepiti non sono deducibili per la società di persone che li eroga, come non lo sono per l’impresa individuale quelli che preleva il titolare di farmacia.
Senonchè, mentre questi ultimi sono inquadrabili tra i “prelievi in conto utili”, i compensi liquidati ai soci sono bensì costi della società, ma indeducibili e naturalmente non imponibili per i percipienti che perciò li ricevono interamente “al netto”.
Questo vuol dire in sostanza che gli utili delle società di persone saranno fiscalmente maggiori [e quindi maggiori saranno anche gli importi attribuiti a ogni socio] di quelli realmente conseguiti [e quindi realmente liquidabili ai soci].
Sarà dunque inevitabile un “disallineamento” tra il reddito ascritto fiscalmente per trasparenza [liquidato o meno] - e perciò assoggettato a tassazione - al singolo socio, rispetto a quello effettivamente liquidatogli.
Così, ad esempio, in una snc composta di due persone il cui capitale sociale sia diviso in ragione della metà per ciascuno, fatto 100 il reddito della farmacia e 30 il compenso di lavoro percepito soltanto da uno dei soci (perché è il solo lavoratore), l’utile da distribuire sarà pari a 35 per ciascuno (70 diviso 2), ma le imposte verranno pagate da ognuno su un reddito di 50, pur percependo il socio lavoratore 65 e il socio non lavoratore soltanto 35.
Nella sas vale lo stesso ragionamento (circa l’indeducibilità fiscale) per il socio accomandatario/amministratore, mentre, per quel che riguarda il socio accomandante [che, come sappiamo, può essere anche dipendente o co.co.co. della società], l’ammontare dei suoi compensi costituirà un costo deducibile per la società e una somma imponibile per l’accomandante che lo percepisce.
Da ultimo, nella srl la retribuzione per il lavoro svolto dai soci è sempre deducibile, non ricadendo nell’ipotesi suindicata prevista dall’art. 60 del TUIR [dato che nella srl il socio non è mai un imprenditore], e ovviamente imponibile per il socio che la riceve, mentre ai fini contributivi anche nella srl il socio lavoratore/farmacista sarà assoggettato soltanto alla contribuzione Enpaf in misura piena, e il socio lavoratore/non farmacista all’Inps-Gestione commercianti.
Sottolineando ancora una volta che gli atti costitutivi/statuti delle società titolari di farmacia [di persone, di capitali unipersonali o di capitali pluripersonali] continuano inspiegabilmente a rivelarsi spesso latitanti sul tema molto delicato del titolo, come anche su altri di pari o maggiore importanza e che vedremo in prosieguo, vogliamo conclusivamente ricordare che ogni situazione – soprattutto dopo la Legge Concorrenza - è diversa dall’altra e va dunque esaminata in tutte le sue particolarità.
Studio Associato Bagicalupo-Lucidi