Utifar
Il kinesiologo in farmacia
Che ne pensate del kinesiologo in farmacia, tenuto conto che è una figura professionale riconosciuta? Dal punto di vista legale è possibile ospitarlo nella cabina servizi della farmacia? E in tal caso come può essere gestito da un punto di vista fiscale? Se dovesse emettere lui stesso fattura al cliente può usufruire gratuitamente della cabina o è necessario un contratto di comodato d'uso?
Altrimenti nel caso in cui emetto lo scontrino fiscale per la visita, come gli riconosco la prestazione?
Non ci risulta per la verità che quella del kinesiologo - con la K perché, come Lei sa sicuramente meglio di noi, con la C entriamo in una disciplina che attiene allo studio dei movimenti del corpo, mentre la kinesiologia applicata (di cui stiamo parlando) riguarderebbe il comportamento del sistema nervoso in dipendenza di cause tra loro diverse - sia al momento una figura professionale riconosciuta, anche se l’entrata in vigore della Lorenzin potrebbe rivelarsi,
in un futuro più o meno prossimo, un’adeguata base di legittimazione anche per il kinesiologo. L’art. 5 della L. n. 3/2018 (c.d. “Ddl Lorenzin”), infatti, lascia aperto l’ampliamento dell’area delle professioni socio-sanitarie e quindi anche dell’individuazione di “nuovi profili sociosanitari” tra i quali potrebbe rientrare a pieno titolo anche il nostro…
eroe. In ogni caso, non trattandosi di un operatore sanitario “prescrittore”, ci pare possa ammettersene con serenità [nonostante la mancata approvazione di una disposizione originariamente prevista nel testo della Lorenzin ma espunta improvvisamente da esso… quasi “alla chetichella”, e per ragioni rimaste comunque misteriose] la presenza in farmacia dato che, anche secondo l’attuale lettura dell’art. 102 TULS, se l’esercizio della farmacia non può tuttora essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie (c.d. “cumulo soggettivo”), tuttavia
nella farmacia dovrebbero senz’altro poter essere esercitate – ovviamente da soggetti diversi dal titolare-farmacista (e forse anche dal collaboratorefarmacista) - altre arti sanitarie a favore di clienti dell’esercizio (c.d. “cumulo oggettivo”).
Quanto al corretto inquadramento del kinesiologo, crediamo – anche con riferimento allo schema tracciato dalla normativa in materia di farmacia dei servizi (D.Lgs. 153/2009) - che la soluzione migliore sia quella che vuole la farmacia intrattenere rapporti diretti con i clienti che fruiscono dei servizi, cosicché al cliente la farmacia fatturerà/scontrinerà anche le relative prestazioni, e dunque anche quelle rese dal kinesiologo.
Quest’ultimo da parte sua potrà – lo abbiamo osservato altre volte - essere legato alla farmacia da un rapporto di lavoro dipendente o, meglio, libero/professionale e in tal caso il professionista sanitario fatturerà alla farmacia il compenso stabilito, che ragionevolmente potrà essere riconosciuto, se del caso, anche in termini percentuali rispetto al compenso finale addebitato al cliente.
Non ci sembra di conseguenza necessario stipulare o comunque formalizzare un “comodato d’uso” (o simile) della “cabina servizi” della farmacia, che del resto verosimilmente non sarà utilizzata dal solo kinesiologo: potrà essere quindi sufficiente che in una “lettera d’intenti” - da scambiare anche a mezzo mail tra la farmacia e il professionista - si indichino il locale/i locali dell’esercizio in cui il kinesiologo eserciti o possa esercitare la propria attività a favore dei clienti della farmacia, magari solo in certe giornate della settimana o del mese.
Infine, teniamo sempre presente il delicato aspetto della responsabilità civile per i danni alla clientela eventualmente provocati dall’attività (anche) del kinesiologo, responsabilità che – come si è sottolineato in parecchie circostanze - grava interamente sulla farmacia [prescindendo da qualsiasi diritto di rivalersi nei confronti del professionista sanitario] e che perciò richiederebbe prudenzialmente l’attivazione di un’adeguata copertura assicurativa.
Studio Associato Bagicalupo-Lucidi