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11 settembre 2013
Richiesta

Sono un farmacista socio di una società in nome collettivo, con la nomina temporanea di direttore responsabile. Posso diventare socio nella gestione di un'altra farmacia o la carica di direttore me lo vieta?

Consulenza

L'art. 8 della Legge 362/1991 tratta delle incompatibilità relative alla gestione societaria di farmacia. La norma citata prevede che la partecipazione alle società è incompatibile:

- con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

- con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di un'altra farmacia;

- con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

La posizione di direttore impedisce al socio delle società che gestisce una farmacia (o più farmacie) e di cui fa parte, di essere contemporaneamente socio di un'altra società che gestisce una o più farmacie a nulla valendo il fatto che siano ubicate nella stessa provincia. Pertanto è la posizione di direttore che impedisce di essere socio di due società diverse.Tale divieto è per, per quanto vigente, da considerarsi residuale rispetto alle modifiche intervenute nel 2006 (decreto Bersani) e pertanto potrebbe non venire ritenuto cogente in quanto in contrasto con lo spirito della liberalizzazione attuata.

Maurizio Cini

AFK
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