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15 dicembre 2010
Richiesta

Viene in farmacia, una volta al mese, un professionista-dietologo-nutrizionista con laurea in biologia, dietistica, farmacia e Ctf; ma non è medico. In un apposito angolo della farmacia riceve clienti, compila diete e prescrive solamente integratori adatti alle diete, non veri farmaci. è legale ospitare una volta al mese questo professionista in farmacia?

Consulenza

Il dietologo è un medico che ha svolto quattro anni di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e non può svolgere la propria attività all’interno delle farmacie. Il dietista è un professionista tecnico-sanitario (area tecnico-assistenziale) la cui attività è individuata dal D.M. 14/9/1994, n. 744 (Regolamentoconcernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista) che ne prevede gli specifici atti di competenza:

“1. è individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista e' l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di  alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.”.

Per quanto riportato il dietista può svolgere la propria attività nelle farmacie nei limiti previsti dal D.M. 14/9/1994, n. 744. Si noti che la “prescrizione” di integratori alimentari da parte del dietista è subordinata alla previsione di cui al punto c): elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico: in pratica al dietista spetta solamente la predisposizione dei mezzi per attuare un regime dietetico già individuato dal medico su prescrizione.

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ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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