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IL CONTRATTO DELL’INFERMIERE
Nella nostra farmacia stiamo valutando l’inserimento di
nuove figure professionali come infermiere, fisioterapista
e psicologo.
Desidereremmo sapere se per queste figure è previsto
un tariffario da utilizzare in farmacia e se ci sono delle
convenzioni con enti o associazioni di categoria. Inoltre,
desidereremmo informazioni sul tipo di inquadramento
consigliato.
Se si fa riferimento alle modalità di collaborazione di operatori
sanitari in farmacia, si può dire che varie possono essere le
forme contrattuali con le quali prevedere la collaborazione
con altri operatori sanitari nell’ambito della “Farmacia dei
servizi”.
La fattispecie contrattuale tipica, sebbene il Ccnl delle farmacie
private non preveda ancora la figura dell’infermiere nella
classificazione del personale, è quella del contratto di lavoro
subordinato.
L’infermiere e gli altri operatori, il cui inquadramento potrebbe
essere al Quarto livello, dovranno lavorare sotto la direzione
e il controllo del titolare della farmacia e saranno soggetti al
suo potere sia gerarchico, con inserimento all’interno dell’organizzazione,
sia disciplinare (sanzioni per eventuali mancanze
o violazioni). Potranno essere adottate forme contrattuali
flessibili quali, per esempio, il contratto di lavoro a part time,
oppure a tempo determinato.
Il contratto di lavoro subordinato prevede tutti gli obblighi
connessi alla gestione di un ordinario rapporto di lavoro, ma
la prestazione lavorativa potrà essere diretta e controllata dal
titolare di farmacia.
Possono poi essere utilizzate altre forme di rapporto quali:
Il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetto
co.co.co);
Il Contratto di lavoro autonomo e quello di lavoro autonomo
occasionale, ricordando tuttavia che il lavoro autonomo
(anche occasionale) se rappresenta la forma contrattuale con
minori vincoli, presenta rischi in caso di contenzioso, laddove
emergesse che la prestazione svolta non era autonoma, ma
di lavoro subordinato.
Oltre alle forme contrattuali che intercorrono tra il titolare
di farmacia e uno o più operatori sanitari possono essere
stipulati contratti di natura commerciale tra la farmacia e
organizzazioni imprenditoriali che, come anticipato non sono
a conoscenza dello scrivente, quali il contratto di somministrazione
e di appalto.
In conclusione, sono molteplici le tipologie contrattuali a cui il titolare di farmacia può ricorrere per avvalersi di altri professionisti sanitari, nell’espletamento dei nuovi servizi. A ciascuna tipologia corrispondono vantaggi e
svantaggi, che il titolare valuterà opportunamente a seconda delle proprie esigenze con il proprio consulente del lavoro.
Avv. Paolo Leopardi