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30 novembre 2007
Richiesta

Mia madre è recentemente deceduta: eredi siamo io e mia sorella, laureata da un anno.
Mi risulta che per essere soci in una società di farmacisti bisogna comunque aver maturato due anni di pratica professionale (sia essa a titolo gratuito o meno).
E' ancora così? Mi è arrivata voce che la legge in questo senso è cambiata. Quali sono i titoli necessari per far parte di una società di farmacisti?

Consulenza

Allo stato della legislazione permane l'obbligo per il socio di società titolare di farmacia di essere in possesso del requisito di idoneità di cui all'articolo 12 Legge 475/68. E' comunque risaputo che a seguito del decesso del titolare della farmacia, gli aventi causa devono cedere la farmacia entro due anni dalla acquisizione mortis causa. Quindi alla scadenza la sorella comunque sarà idonea.
Trattasi di gestire la farmacia in forma di comunione ereditaria sino al raggiungimento dell'acquisizione del titolo di idoneità (ovvero in caso di soppressione del requisito sino a quella data) per poi regolarizzare la comunione in Società titolare.
Le trascrivo di seguito stralcio di mio saggio che è di prossima pubblicazione sulla Rivista Collegamento di Utifar che per pura coincidenza riguarda il suo caso:
"A seguito di trasferimento per causa di morte di una farmacia esercitata in forma di ditta individuale, gli eredi (o l'erede in caso di unico beneficiario) possono manifestare, come si è detto, la volontà di continuare l'attività esercitata dal farmacista deceduto per almeno un biennio in forma di comunione ereditaria.
Tal comunione costituita tra gli eredi di farmacia può essere regolarizzata, cioè trasformata per il biennio di legge in una delle forme societarie previste dal codice civile; in tal caso l'operazione non genera alcun reddito da assoggettare a tassazione indipendentemente dal valore.
Durante o prima del decorso del termine biennale la comunione ereditaria sulla farmacia deve essere sciolta.
Ci troviamo di fronte a tre possibilità:
1 Gli eredi cedono a terzi la titolarità della farmacia prima della scadenza del biennio, pena la decadenza;
2 La farmacia viene assegnata con atto di divisione ad uno degli eredi abilitato alla titolarità;
3 La farmacia viene assegnata a più eredi abilitati che regolarizzano la comunione in una società prevista dalla normativa sulla farmacia.
Riassumo brevemente i casi prospettati.
1 cessione a terzi. Gli eredi, soprattutto se non idonei alla titolarità, debbono cedere la titolarità a farmacista terzo (o società titolare di farmacia) prima che decorra il biennio. In tal caso, la plusvalenza percepita dall'erede che cede l'azienda pervenutagli per successione ad un prezzo superiore al suo costo è assoggettato a tassazione come reddito diverso (tassazione ordinaria - art. 67 e 68 TUIR).
2 Se la farmacia viene assegnata ad uno solo degli eredi con conseguente proseguimento da parte di questi dell'attività non genera alcun reddito tassabile, a condizione che i beni trasferiti dalla comunione ereditaria alla ditta individuale siano mantenuti agli stessi valori contabili.
3 la circolare n. 137/97 affronta l'ipotesi in cui i donatari, ma la fattispecie è applicabile anche agli eredi, intendano regolarizzare la società di fatto costituita tra gli stessi ed aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale in una delle società tipiche regolate dal Codice Civile (per il diritto farmaceutico Società in nome collettivo o in accomandita semplice, tralasciando in tal caso la società cooperativa arl); in tale circostanza, è stato chiarito che l'operazione non dà luogo a tassazione, poiché trova applicazione l'articolo 170 TUIR, in base al quale la trasformazione di società dello stesso comparto non costituisce titolo per il realizzo di plusvalenze.
L'assoggettamento a tassazione, che non avviene alla morte dell'imprenditore, viene quindi rinviato al momento:
- Dell'eventuale cessione dell'azienda da parte dell'erede a terzi;
- Dalla vendita delle quote sociali della regolarizzata comunione che costituiscono beni di secondo grado rispetto all'azienda. Chiaramente la nuova società frutto di regolarizzazione dovrà essere costituita sulla base di quanto previsto dalla normativa farmaceutica (articoli 7 e ss Legge 362/1991) e chiedere il riconoscimento di titolarità alla competente autorità amministrativa.
Stante la complessità della materia oggetto del quesito mi si ritenga a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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