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03 maggio 2012
Richiesta

“L’idoneità alla titolarità, requisito indispensabile al- l’acquisto o al trasferimento per successione di una farmacia, è conseguibile: partecipando ad un pubblico concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e superando la relativa prova a test oppure mediante due anni di pratica professionale, certificata dalla Azienda Sanitaria Locale (legge n. 892 del 22.12.1984). Con la legge n. 362 del 8.11.1991, legge di riordino del settore farmaceutico, la titolarità di farmacia viene estesa a società di persone. I soci devono essere tutti farmacisti, iscritti al- l’Albo professionale della provincia ove risiedono o a quello nella cui circoscrizione esercitano la profes- sione non avendo più l’obbligo di essere iscritti all’Albo della provincia in cui ha sede la farmacia e in pos- sesso del requisito dell’idoneità alla titolarità“. Da ciò posso dedurre che al concorso straordinario per soli titoli debbano essere esclusi tutti i farmacisti non in possesso dell’idoneità alla titolarità visto che non essendoci l’esame, tale concorso non può essere considerato ai fini dell’acquisi- zione dell’idoneità stessa. Di conseguenza non potranno partecipare tutti i neo laureati e tutti quei farmacisti che magari hanno aperto una Parafarmacia senza mai aver dato un concorso per titoli esami o aver lavorato per almeno due anni in una farmacia aperta al pubblico. Vorrei un parere su questa mia interpretazione.

Consulenza

L’art. 12, comma 8, della Legge 475/1968, (come modificato dalla Legge 892/1984 che vi ha introdotto con il proprio art. 6, i commi 7, 8, 9 e 10) prevede che: “Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all’albo professionale, che abbia conse- guito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente”. Tuttavia la nozione di “idoneità” (alla titolarità) è rintracciabile al comma 7 dell’art. 12 (ultimo periodo) della legge 475/1968 come mo- dificato dall’art. 13 della legge 362/1991, laddove si legge: “…ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche…”. La norma citata si basa quindi sul concorso come previsto dalla legge stessa e cioè per titoli ed esami. Il concorso staordinario invece, supera la logica precedente ammettendo i farmacisti espressamente indicati nel comma 3 dell’art. 11 del c.d. Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27) che si riporta di seguito: “…Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c)”. I neo laureati potranno partecipare perché in possesso di titoli di stu- dio, mentre non è da escludersi che gli attuali titolari di parafarmacia siano in possesso di titoli acquisiti precedentemente, ad esempio come collaboratori. Ad avviso di chi scrive la partecipazione al concorso straordinario non comporta l’acquisizione dell’idoneità.

Prof. Maurizio Cini

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