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I VIAGGI DI LAVORO
Capita spesso di acquistare dei biglietti aerei per partecipare a dei convegni che si tengono in varie parti di Italia; l'agenzia viaggi, in luogo della fattura da me richiesta, mi consegna un estratto conto con l'indicazione dei dati identificativi dell'aereo, aggiunti dei diritti. Tale estratto conto è privo di riferimenti alla normativa Iva. Posso considerare l'estratto conto come una fattura e protocollarlo tra gli acquisti?
Le agenzie di viaggio svolgono sia attività di organizzazione e vendita in proprio e tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, operando in regime 74-ter (del DPR 633/72), che di fornitura di singoli servizi, applicando, in tal caso, il regime iva ordinario. Se il singolo servizio consiste nell’intermediazione per l’acquisto di un biglietto aereo, l’agenzia di viaggi potrebbe certificarne il corrispettivo tramite l’emissione di un tagliando integrativo nel quale riportare tutte le indicazioni che il biglietto di trasporto deve contenere al fine di assolvere la funzione di scontrino fiscale, sia le disposizioni in tema di certificazione dei corrispettivi per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente. Ciò presuppone, tuttavia, che l’agenzia sia convenzionata con la IATA e, quindi, che venga effettivamente consegnato il biglietto aereo al proprio cliente. Nel caso in cui, invece, l’acquisto dei biglietti sia fatta via web, la certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire secondo uno dei metodi ordinari, in quanto l’agenzia si limita a rilasciare al cliente un codice di prenotazione. Il comportamento solitamente tenuto dalle agenzia di viaggio consiste, con riferimento ad un biglietto aereo, nell’emissione di un estratto conto nel quale vengono riportati i dati del biglietto stesso e di una fattura con Iva esposta ovvero con indicazione che trattasi di operazione non imponibile art. 9.
Studio Brunello