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30 settembre 2011
Richiesta

1. Lo scorso anno è stata inoltrata all’Ufficio Farmaceutico della Ulss, (commissione turni/orari/ferie), la richiesta di poter variare la mezza giornata di chiusura da giovedì pomeriggio a sabato pomeriggio. Si chiede se la Ulss è obbligata a rispondere ed entro quali tempi; eventualmente se può valere il silenzioassenso e trascorso quale periodo.
2. La commissione ricette Ulss ha contestato una ricetta spedita il 19/06/2009 (e consegnata con l’invio ricette di giugno 2009), con un verbale datato 01/12/2010 e ricevuto a mezzo raccomandata RR il 04/01/2011. Si chiede se la commissione ha un limite temporale per la verbalizzazione della contestazione e per la comunicazione della stessa.

Consulenza

1) La Legge Regione Veneto 10 novembre 1994, n. 64 (BUR n. 97/1994) recante il titolo: “Disciplina dell’orario di servizio, dei Turni e delle Ferie delle Farmacie”, all’art. 2 (Orario delle farmacie), commi 1 e 3, prevede che: “1. Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario di apertura pari a  quaranta ore diurne alla settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto con solo mezza giornata lavorativa”, “3. L’orario giornaliero di apertura e chiusura delle farmacie, nell’ambito dell’orario settimanale, è determinato dalle competenti Unità locali socio-sanitarie, previa acquisizione del parere della commissione di cui all’ articolo 14, comma 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 (*) e dell’ordine dei farmacisti, competente per territorio”. (*)Art. 14 - (Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie) Sono di competenza della Giunta regionale ... omissis ... Il comitato digestione dell’unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di: ... omissis... g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino a un massimo di 30 giorni. Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lett c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede; dal responsabile dell’ufficio per il servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell’unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall’ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura il relativo supplente. La Commissione (ovvero il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale), come sopra indicato, è responsabile della regolamentazione del servizio farmaceutico. La norma di interesse non prevede però le modalità di richiesta di modifica degli orari di apertura da parte del singolo titolare (nella fattispecie cambio della mezza giornata di chiusura) che è invece prevista nelle deroghe alla chiusura di cui all’art. 9 della legge 64/1994 che di seguito si riporta.

Art. 9 - Deroghe. 1. Le Unità locali sociosanitarie, per esigenze di carattere turistico o per particolari situazioni o esigenze locali, possono autorizzare, sentito il sindaco del comune ove ha sede la farmacia, il prolungamento dell’orario di servizio delle farmacie o deroghe al riposo feriale o deroga, anche parziale, alla chiusura per festività. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dall’Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, su domanda del titolare della farmacia, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell’ordine dei farmacisti competente per territorio. La domanda deve essere presentata all’Unità locale socio-sanitaria, almeno trenta giorni prima della data in cui s’intende utilizzare la deroga. La richiesta di sostituzione della mezza giornata di chiusura non è soggetta a silenzio-assenso e deve pertanto essere direttamente sollecitata anche tramite l’Ordine, tenendo  conto che la P. A. deve considerare quanto riportato all’art. 5, comma 2 della legge 64/1994 (*) (che inevitabilmente coinvolge anche la richiesta di spostamento di mezza giornata di chiusura). (*) 2. /  singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell’Unità locale sociosanitaria e, possibilmente, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie dì Unità locali sociosanitarie limitrofe, mediante atto del competente organo dell’Unità locale socio-sanitaria, adottato con le modalità previste dall’articolo 2, comma 3.

2) Il DPR n. 371, 8 luglio 1998 (GU 27-10-98), Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private prevede all’art. 4  comma 11, che le ricette che a norma del presente accordo sono da sottoporre all’esame della commissione di cui all’art. 10, devono essere inviate alla stessa entro un anno dalla data di consegna da parte della farmacia, pena la decadenza della contestazione. La commissione medesima esamina le ricette entro il termine di un anno dalla data di ricezione trascorso il quale le stesse vengono esaminate da un rappresentante dell’azienda e da un rappresentante  dell’organizzazione sindacale territoriale interessata. Le ricette contestate possono essere esaminate dalla commissione entro un anno, trascorso il quale vengono esaminate da un rappresentante
dell’Ufficio Farmaceutico della Asl e da un rappresentante designato di Federfarma locale.

Prof. Maurizio Cini

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