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I SERVIZI IN PARAFARMACIA
Ho aperto una parafarmacia credendo di poter svolgere diversi servizi e diverse attività forniti dalle farmacie.
Vorrei sapere che leggi regolano la presenza di una cabina estetica interna alla farmacia piuttosto che interna alla parafarmacia. Vorrei anche sapere che leggi regolano l'accesso alle prenotazioni cup tramite pc in farmacia piuttosto che in parafarmacia.
La disciplina di riferimento per l’esercizio di attività di estetista è contenuta nella legge statale (n. 1 del 4/1/1990), nonché nelle norme regionali di programmazione e, infine, nei regolamenti comunali che prevedono anche i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge l’attività.
Le disposizioni contenute nella legge 4/1/1990, n.1 (G.U. Serie Generale n,4 del 5/1/1990) prevedono che le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.
L’apertura di un esercizio di estetista è subordinata all’autorizzazione da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di I.P. dell’U.S.L. competente per territorio sui requisiti igienici dei locali, sull’idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e sull’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono, comunque, fatte salve le norme regionali.
E’ vietato l’uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non ricompresi nell’allegato alla legge 4/1/1990, n.1.
Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici.
Pertanto senza le dovute risposte da parte del Comune e della Asl di riferimento sarà complicato procedere ed in caso di inerzia si dovrà procedere con le opportune messe in mora.
Avv. Paolo Leopardi