Logo di Utifar
05 dicembre 2023
Richiesta

Vorrei sapere se la misurazione della pressione oculare (tonometria) fatta da personale della farmacia e la teledermatologia (con spedizione del referto da parte di un dermatologo) sono servizi effettuabili in farmacia e rientranti nella farmacia dei servizi.

Consulenza

I servizi erogabili in farmacia a seguito dell’evoluzione del D. Lgs. 156/2009 sono quelli evidenziati sul sito del Ministero Salute che per comodità si riporta in calce.
Altre attività di collaborazione con operatori sanitari sono possibili in farmacia: estetista, ottico, etc ma non rientrano nella “Farmacia dei Servizi”. Di certo, il farmacista non può svolgere le attività di interesse del richiedente.
Il volto della farmacia è cambiato con i tre Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell’8 luglio sulla “farmacia dei servizi”, che hanno previsto l’erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle famacie.
Già il 18 novembre 2010 il ministro Fazio aveva raccolto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome riguardo la possibilità di introdurre nuove prestazioni erogabili dalle farmacie territoriali.
Tre i Decreti attuativi dell’Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

  • Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ... Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011
  • Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011
  • Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011

- Prestazioni analitiche di prima istanza
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, fa riferimento ai test “autodiagnostici”, test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
Le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia sono:

  • test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
  • test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
  • test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
  • test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine;
  • test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.


- Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali Il medesimo Decreto fornisce indicazioni tecniche relative all’uso in farmacia di dispositivi strumentali. In particolare determina che per l’erogazione dei servizi di secondo livello in farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:

  • dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
  • dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
  • dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;
  • dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
  • dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Le farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza.
Il farmacista ha inoltre l’obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.

- Prestazioni professionali
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta invece l’attività degli operatori sanitari in farmacia. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.

Infermiere
L’infermiere in farmacia può, anche eventualmente con l’ausilio di altri operatori socio-sanitari che lavorino in farmacia:

  • provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  • offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
  • effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
  • svolgere attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
  • partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.
  • L’infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.


Fisioterapista
Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia e a domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:

  • definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
  • attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita’ motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
  • verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
  • I locali devono rispondere ai requisiti minimi che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.


- Prenotazione delle prestazioni specialistiche
Con il Decreto dell’8 luglio 2011 le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti.

Avv. Paolo Leopardi

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
medybox
Registrati alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere le ultime novità e aggiornamenti dal nostro team.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri