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15 marzo 2021
Richiesta

Mi piacerebbe dedicare una stanza più che ad una cabina estetica ad una sorta di ambulatorio di chirurgia estetica per trattare piccole ferite, ustioni di primo grado, volendo fare iniezioni perioculari di botulino.
La stanza è separata dalla zona vendita ed è dotata di lavabo. I servizi sarebbero naturalmente svolti incaricando un chirurgo estetico, o un infermiere secondo i casi.

Consulenza

La legge 1/90 prevede: “l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
Naturalmente “sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico” , perché l’estetista – questo è sicuro – non è un professionista sanitario. Quindi, sia i trattamenti eseguiti con il ricorso alle sole tecniche manuali che quelli praticati con l’ausilio degli specifici macchinari indicati in allegato alla L. 1/90 – e che elenchiamo di seguito – sono parimenti riservati all’estetista e a nessun altro:
• Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
• Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a microcorrenti;
• Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
• Apparecchio per l’aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti;
• Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa;
• Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione;
• Rulli elettrici e manuali;
• Vibratori elettrici oscillanti;
• Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti;
• Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
• Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa; Scaldacera per ceretta;
• Attrezzi per ginnastica estetica;
• Attrezzature per manicure e pedicure;
• Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva;
• Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa;
• Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
• Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione; • Apparecchi per massaggi subacquei;
• Apparecchi per presso-massaggio;
• Elettrostimolatore ad impulsi;
• Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa;
• Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o foto-stimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani;
• Laser estetico defocalizzato per la depilazione;
• Saune e bagno di vapore.
Di conseguenza, eviterei le prestazioni a carattere terapeutico riservate ai professionisti sanitari (in primis il medico dermatologo).

Avv. Paolo Leopardi

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