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08 ottobre 2009
Richiesta

Vorrei sapere quali sono i poteri di un socio che ha la funzione di direttore tecnico, in materia di potere esclusivo di acquisto di farmaci, in una società dove i due soci hanno amministrazione disgiunta.

Consulenza

L'art. 7, comma 3, L. 362/1991 prevede che la direzione della farmacia gestita dalla società sia affidata a uno dei soci che ne è responsabile. Nella sua chiarezza la norma distingue pertanto la direzione sanitaria, che ricade nella sfera prettamente professionale del farmacista, dalla gestione della società, che riguarda invece l'ambito imprenditoriale.

A meno che i soci non abbiano diversamente specificato nei patti sociali l'operazione di acquisto di farmaci, questa rientra negli atti di ordinaria amministrazione. Atti che generalmente spettano disgiuntamente ai soci amministratori, ovvero a tutti i soci della s.n.c. e ai soli soci accomandatari della s.a.s.

Ne discende quindi che al fine di valutare i poteri gestionali del socio (tra cui anche l'acquisto di farmaci) non sia tanto utile sapere se questi abbia o meno la direzione sanitaria, ma piuttosto quanto reciti al riguardo l'atto costitutivo e/o il codice civile per quel tipo di società (s.a.s. o s.n.c.).

Studio Associato Brunello & Partner

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