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19 luglio 2023
Richiesta

Nella farmacia dove lavoro è arrivata una REV veterinaria in cui viene prescritto l’allestimento di olio di bediol mediante metodica Calvi. Nella suddetta ricetta non è stato apportato il timbro, né la firma del medico e tantomeno il codice alfanumerico per il proprietario del cane. Trattatasi quindi di una veterinaria classica. In questo particolare caso la ricetta può essere accettata o devono essere rispettati tutti i formalismi come per una ricetta ad uso umano?

Consulenza


In forza del decreto legislativo n. 136/2022 - dal 27 settembre 2022-, e come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 16 Novembre 2022, è obbligatorio l’utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (REV) per la prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti, con l’esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella sezione A. L’eventuale blocco temporaneo del sistema operativo “non impedisce la continuità di prescrizione dei medicinali veterinari né la loro dispensazione all’utente finale”. Infatti” qualora risultasse impossibile accedere al sistema per cause di forza maggiore, si potrà in ogni caso utilizzare in alternativa le precedenti modalità operative cartacee, fermi restando gli obblighi di popolamento del sistema, per quanto di rispettiva competenza, al ripristino della corretta funzionalità del sistema, come descritto sia nel Manuale Operativo - versione 2.0 di aprile 2019 (punto 6.2) che nel Disciplinare tecnico, parte integrante del Decreto del Ministro della salute 31 maggio 2022 (punto 3.3), pubblicato nella homepage del sito https://www.ricettaveterinariaelettronica. it/.
Annotazioni a cura del farmacista
Il farmacista è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di spedizione e apporre il timbro della farmacia, per quanto riguarda la dispensazione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B e C. Questo obbligo può ritenersi assolto all’atto della spedizione della ricetta dematerializzata. La prescrizione medico veterinaria dematerializzata, registrata a sistema, non potrà essere spedita più di una volta.
Conservazione digitale della ricetta
Per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, spedita con la REV, l’obbligo di conservazione della ricetta può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto. La circolare ministeriale spiega che è sufficiente l’annotazione del numero e della data della ricetta o della richiesta nella pagina del registro stupefacenti relativa allo scarico del farmaco dispensato (sezioni B e C), al fine di consentire un agevole recupero del documento dal sistema, per l’assolvimento degli adempimenti normativi relativi alla tenuta del registro medesimo.

Team Galenica Utifar

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